Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12193 - pubb. 05/03/2015

Stato di insolvenza e fallimento fiscale

Appello Catanzaro, 13 Gennaio 2014. Est. Adriana Pezzo.


Dichiarazione di fallimento - Stato di insolvenza - Ruolo impugnato e non sospeso - Fallimento cd. “Fiscale” - Rilevanza



La sola impugnazione del ruolo, data la sua natura di titolo esecutivo, in difetto di sospensiva, non consente di giustificare il mancato pagamento del tributo con l’avvenuta contestazione dello stesso e di escludere, quindi, che l’inadempimento possa considerarsi atto sintomatico di una situazione di insolvenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 della legge fallimentare.

Anche la sentenza della Corte costituzionale n. 89 del 1992, con la quale il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 97, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui prevede la dichiarazione di fallimento, a richiesta dell’Intendente di Finanza, del debitore di imposta che sia imprenditore commerciale, per morosità o rate di imposta di importo superiore a L. 500.000, ancorché iscritte a ruolo in via provvisoria per la pendenza di ricorsi dinnanzi alle commissioni tributarie, non ha affatto espunto dal nostro ordinamento il fallimento c.d. fiscale. Essa ha infatti non ha negato, in qualche modo rilevanza al mancato pagamento di un’imposta iscritta a ruolo al fine della dichiarazione di fallimento ex art. 5 della legge fallimentare, ma si è limitata a dichiarare la illegittimità, per contrasto con l’art. 24 della Costituzione, della norma in questione, soltanto perché questa non consentiva all’imprenditore commerciale, prima della dichiarazione una adeguata difesa. (Domenico Barbalace) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Domenico Barbalace


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