Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7802 - pubb. 19/09/2012

Errato conteggio dei consumi idrici o elettrici e ricorso ex articolo 700 c.p.c. quale eccezione di inadempimento; regime probatorio

Tribunale Lecce, 22 Luglio 2012. Est. Positano.


Contratto di somministrazione - Errato conteggio dei consumi idrici o elettrici - Ricorso all'articolo 700 c.p.c. - Eccezione di inadempimento.

Contratto di somministrazione - Errato conteggio dei consumi idrici o elettrici - Inadempimento parziale - Quota in eccesso rispetto ai consueti consumi del nucleo abitativo.

Contratto di somministrazione - Errato conteggio dei consumi idrici o elettrici - Regime probatorio - Allegazione dell'altrui inadempimento - Esaurimento della prestazione contrattuale - Transito della prestazione attraverso il contatore.



Nei procedimenti ex art. 700 c.p.c. nei quali il ricorrente lamenti l’errato conteggio dei consumi idrici o elettrici da parte del contatore sostenendo la erroneità degli stessi, l’azione di merito prospettata, rispetto alla quale il ricorso ex art. 700 c.p.c. ha funzione anticipatoria e strumentale, deve ritenersi un’eccezione d’inadempimento. (Gabriele Positano) (riproduzione riservata)

L’inadempimento parziale (exceptio non rite adimpleti contractus) consisterebbe nella quota in eccesso rispetto ai consueti consumi del nucleo abitativo che il ricorrente ritiene non essere mai stati erogati. (Gabriele Positano) (riproduzione riservata)

Il tal caso il regime probatorio prevede che l’utente ai sensi dell’art. 1460 c.c. deve unicamente allegare l'altrui inadempimento e sarà la controparte (AQP) a dover dimostrare il proprio adempimento. Tale regime probatorio non modifica però il criterio generale secondo cui la prestazione contrattuale di AQP si esaurisce nel momento in cui il bene trasferito entra nella sfera di disponibilità dall’utente e cioè transita attraverso il contatore e si immette nell’impianto idrico privato, mentre ricade sull’utente l’alea del fatto ignoto del consumo che si lamenta esorbitante. (Gabriele Positano) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 700 c.p.c.


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