Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30868 - pubb. 20/03/2024

Opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo durante li concordato preventivo dichiarato inammissibile

Cassazione civile, sez. I, 28 Febbraio 2024, n. 5279. Pres. Ferro. Est. Vella.


Fallimento - Consecuzione a concordato preventivo dichiarato inammissibile - Opponibilità al fallimento del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo durante la procedura minore



L'opponibilità al fallimento, che abbia fatto seguito ad una procedura di concordato preventivo con riserva dichiarata inammissibile, del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo non si fonda sull’anteriorità dell'esecutività alla domanda di concordato bensì a quella della procedura maggiore.


La regola di formazione del giudicato formale e sostanziale, attraverso il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., è infatti regola che presiede l’accertamento del credito in sede monitoria, al pari di quanto avviene nel giudizio ordinario di cognizione, trattandosi in entrambi i casi di un ambito giurisdizionale che resta (con le eccezioni esecutive e cautelari, per il divieto dell’art.168 l.fall.) - pienamente accessibile ai creditori e al debitore durante il concordato – procedura che notoriamente non ospita una fase di verifica del passivo – a differenza di quanto accade nel fallimento, ove opera il principio di esclusività dell’accertamento del passivo secondo il rito fallimentare, ai sensi dell’art. 52 l.fall., in combinazione con lo spossessamento tendenzialmente pieno del debitore. (massima ufficiale)




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