Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30860 - pubb. 19/03/2024

Il Tribunale di Torino sulle verifiche del giudice nel concordato semplificato

Tribunale Torino, 16 Gennaio 2024. Pres. Giusta. Est. Mussa.


Concordato semplificato – Requisiti – Verifica del tribunale



Il giudice, nella fase di verifica della ritualità della proposta di concordato semplificato, deve verificare:
a) che l'esperto abbia ravvisato inizialmente concrete prospettive di risanamento al fine di evitare l'utilizzo abusivo dell'accesso a tale particolare modalità di concordato "forzoso", peraltro, non ascrivibile al genus del concordato preventivo;
b) che le trattive si siano svolte secondo correttezza e buona fede attesa l'assenza in tale istituto della votazione dei creditori, semplificazione procedurale voluta dal legislatore in considerazione della partecipazione consapevole dei creditori nella fase della composizione negoziata.


Tale ultimo requisito richiede a sua volta la verifica:
a) che vi sia stata una completa ed effettiva interlocuzione con i creditori e che di conseguenza i creditori siano stati compiutamente e tempestivamente aggiornati sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria del debitore (c.d. partecipazione consapevole alla composizione negoziata);
b) che ai creditori siano state sottoposte una o più proposte con le soluzioni di cui all'art. 23 co. 1 CCI (l'impossibilità, infatti, di effettuare proposte di risanamento della crisi di impresa secondo quello che dovrebbe essere l'esito favorevole e auspicabile della composizione negoziata implica necessariamente un'assenza a monte dei requisiti per accedere all'ambiente della composizione negoziata e, dunque, un abuso di tale meccanismo);
c) che sia stata fornita ai creditori una comparazione con le predette soluzioni e l'alternativa liquidatoria (cfr. Trib. Firenze 31.8.2022; Trib. Parma 12.07.2023). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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