Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30820 - pubb. 12/03/2024

Regolazione della crisi e dell'insolvenza e concessione del termine ex art. 44 CCI

Tribunale Torino, 06 Dicembre 2023. Pres. Giusta. Est. Mussa.


Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza – Termine ex art. 44 CCI – Dies a quo



Il Tribunale di Torino, in questa interessante decisione, afferma che “il dies a quo del suddetto termine [concesso ex art. 44 CCI] debba essere individuato nella data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese al fine di coordinare il predetto termine, per il quale il legislatore nulla ha esplicitato, con la decorrenza del termine concesso per le misure protettive laddove richieste e, in ogni caso, in ossequio al principio di conoscibilità di un fatto sotteso al regime della pubblicità notizia.”


[Nel caso di specie, il tribunale, rilevata l’assenza di ricorsi per liquidazione giudiziale, ha pertanto fissato il termine di giorni 60 decorrenti dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della domanda ex art. 44 CCI, entro il quale il debitore dovrà depositare la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’art. 39, c. 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’art. 39, c. 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’art. 64-bis, con la documentazione di cui all’art. 39, c. 1 e 2.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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