Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30639 - pubb. 15/02/2024

L’insolvenza prospettica quale presupposto oggettivo delle procedure di sovraindebitamento

Appello Bologna, 09 Febbraio 2024. Pres. De Cristofaro. Est. Lama.


Sovraindebitamento - Presupposto oggettivo - Stato di crisi - Insolvenza prospettica - Nozione



Lo stato di sovraindebitamento viene definito dal legislatore come "lo stato di crisi o di insolvenza" (art. 2, comma 1, lett. c, CCII), da intendersi nel senso che il sovraindebitamento è categoria omnicomprensiva, tale da ricomprendere due situazioni tra di loro diverse e non omogenee.
Pertanto, è ammissibile la domanda di accesso alla procedura anche quando si versi nella situazione definibile come ‘pericolo di insolvenza’, ossia una situazione di criticità tale da determinare la probabilità (e non la mera eventualità) della futura insolvenza.
Questo giudizio probabilistico, che al pari di ogni prognosi sul futuro sconta inevitabili incertezze, la verifica sullo stato di crisi impone, quindi, una proiezione sull'evoluzione della situazione finanziaria e sulla capacità prospettica di mantenere la capacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, anche non ancora assunte, ma che probabilmente sorgeranno. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Nicola Mangione del foro di Forlì e della rag. Grazia Righetti di Rimini


Massime dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


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