Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29653 - pubb. 02/09/2023

Concordato preventivo in continuità diretta, riconoscimento del diritto di voto ai creditori privilegiati pagati oltre i 180 giorni e libera distribuzione della finanza esterna da apporto di capitale

Tribunale Treviso, 10 Luglio 2023. Pres. Casciarri. Est. Uliana.


Diritto di voto al privilegiato pagato in denaro integralmente o parzialmente oltre 180 giorni dalla omologazione – Ammissibilità


La finanza esterna da apporto di capitale può essere distribuita liberamente in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. – Ammissibilità



I creditori assistiti da privilegio e pagati in denaro oltre 180 giorni dall’omologa, sia integralmente che in misura percentuale, nei limiti della capienza del valore di liquidazione di cui all’art. 84, comma 6, CCII, votano tanto per la parte privilegiata avente capienza sul patrimonio della Società, che per la parte incapiente e degradata al chirografo, in quanto interpretazione più aderente al dato letterale dell’art. 109, comma 5, CCII. e non sulla base della perdita economica conseguente al ritardo dell’inadempimento.


L’aumento di capitale sociale nel concordato preventivo in continuità, indifferentemente dalla qualificazione che si vuole attribuire (finanza endogena o finanza esterna) è liberamente distribuibile in applicazione dell’art. 84, co VI, CCI, secondo la regola della c.d. Relative Priority Rule, trattandosi di somme eccedenti quelle ricavabili dalla liquidazione dei beni. E ciò anche laddove detta distribuzione è prevista espressamente dalla norma solo per il concordato in liquidazione. (Mario Porcaro e Laura Paglia) (riproduzione riservata)



Segnalazione dei Dott.ri Mario Porcaro e Laura Paglia


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