Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26959 - pubb. 11/01/2021

Decisione sul piano di riparto e ricorso per cassazione

Cassazione civile, sez. I, 03 Settembre 1973, n. 2397. Pres. Pece. Est. Caleca.


Ripartizione dell’attivo - Reclamo - Decreto del tribunale fallimentare - Impugnabilità - Condizioni - Limiti - Fissazione di termine per il progetto di ripartizione - Inimpugnabilità



Ai sensi dell'art 111 della Costituzione e impugnabile per Cassazione il decreto con il quale il tribunale, ai sensi dell'art 26 del RD 16 marzo 1942, n 267, decide contro il provvedimento del giudice delegato concernente il piano di ripartizione dell'attivo fallimentare, sempre che le questioni decise riguardino il contenuto del detto piano di ripartizione. Tale ipotesi non ricorre (ed il ricorso per Cassazione e, quindi, inammissibile) ove il provvedimento del tribunale riguardi esclusivamente la opportunità di fissare un termine diverso da quello di cui all' art 110 della legge fallimentare per la presentazione, da parte del curatore, del prospetto delle somme disponibili e del progetto di ripartizione delle medesime. In questo caso trattasi di provvedimento di natura tipicamente amministrativa, non destinato a produrre, con efficacia di giudicato, effetto di diritto sostanziale. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato