Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21175 - pubb. 05/02/2019

Consorzio di bonifica e presupposti dell’obbligo di contribuzione

Commissione tributaria regionale Campania, 11 Gennaio 2019. Est. D'Ambrosio.


Consorzio di bonifica – R. D. 13 febbraio 1933, n. 215, legge 25 luglio 1952, n. 991 e succ. mod. e l.r. n. 4/2003 – Art. 860 cod. civ. – Contributi consortili – Obbligo di contribuzione – Natura privatistica del rapporto – Presupposto oggettivo

Contributi consortili – Obbligo di contribuzione – Insussistenza – Prova – Certificazione urbanistica, consulenza tecnica di parte, certificazione Ente locale, etc. – Ammissibilità



In tema di richiesta di pagamento degli oneri consortili e di bonifica, il riferimento all’art. 860 cod. civ. (“Concorso dei proprietari nella spesa”), è d’obbligo: tale dettato legislativo non lascia dubbi circa il rapporto privatistico che si instaura tra i proprietari associati ed il Consorzio, con l’effetto che la contribuzione agisce soltanto tra le parti volontariamente consociate. Il Consorzio, pertanto, non può auto-elevarsi al rango di soggetto con potestà tributaria al pari dello Stato e delle Regioni, trasformando la contribuzione consortile in un vero e proprio tributo anche nei confronti di cittadini non consociati né convenzionati. Ciò che pretende ed esercita il Consorzio è un potere impositivo totalmente assimilabile a quello fiscale che, invece, non gli spetta, perché l’imposizione contributiva riconosciutagli è solo finalizzata al recupero delle spese sostenute per le opere di bonifica secondo piani di intervento e criteri di ripartizione pro-quota. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)

Nel caso in esame, come documentato, anche con gli atti aggiuntivi da parte dell’appellante, non sussiste affatto la sussistenza di un contributo diretto e specifico al fabbricato de quo a seguito dell'attività di manutenzione del territorio, poiché già questa è inesistente, oltre la dimostrata fatiscenza e/o distruzione delle opere datate esistenti. Ed infatti, ciò che emerge inconfutabilmente dai fatti di causa è il mancato compimento, da parte dell’appellato Consorzio, di opere di bonifica integrale del territorio, iniziative tendenti ad un miglioramento globale del territorio, a maggior ragione, di quelle che dovrebbero avere una puntuale ricaduta su particolari fondi, tra cui quello su cui è stato edificato l’opificio situato in un Comune attraversato dall’unico fiume presente nell’intera provincia. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)


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