Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14668 - pubb. 06/04/2016

Acquisizione al patrimonio del fallimento dei beni oggetto degli atti a titolo gratuito ex art. 64 l.f.: modalità di trascrizione della sentenza di fallimento

Tribunale Siracusa, sez. Fallimentare, 08 Marzo 2016. Giudici delegati Urso e Cassaniti.


Fallimento - Acquisizione al patrimonio del fallimento dei beni oggetto degli atti a titolo gratuito - Trascrizione della sentenza di fallimento (art. 88 e art. 64 L.Fall.) - Modalità



In presenza di beni immobili, la sentenza di fallimento andrà trascritta dal curatore, salvo casi particolari ed in presenza di motivate ragioni (ad es. immobili che si trovino fuori del distretto), presso la Conservatoria competente, allegando una copia autentica del provvedimento.

In presenza di beni mobili iscritti nei pubblici registri, la sentenza va notificata ai pubblici registri, allegando l'estratto della sentenza ed indicando chiaramente i numeri di targa degli autoveicoli su cui effettuare la trascrizione (la trascrizione avviene in esenzione da spese).

Si rammenta che, a norma dell'art. 64 legge fall., come novellato dalla L. n. 132/2015, i beni oggetto di atti a titolo gratuito inefficaci nei confronti della massa sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. In tal caso, il Curatore procederà alla trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento redigendo due distinte note. Una prima nota, avente ad oggetto la trascrizione della sentenza di fallimento ex art. 88, comma 2, legge fall., da effettuarsi (indicando il codice 617) con effetti di pubblicità notizia, a favore della massa dei creditori e contro il fallito, da riferirsi a tutti i beni immobili di sua proprietà o ai diritti reali (o equiparati) di cui è titolare. Una seconda nota, finalizzata all'acquisizione dei beni ex art. 64, comma 2, legge fall. ed alla decorrenza del termine per il reclamo ex art 36 legge fall., da effettuarsi (con il codice 600, apprensione di beni al fallimento ex art. 64, comma 2, legge fall.) a favore della massa dei creditori contro l'avente causa dal fallito ed il medesimo fallito, da riferirsi ai soli beni oggetto di alienazione a titolo gratuito.


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