Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8107 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Benevento, 26 Settembre 2012. Pres., est. Monteleone.


Concordato preventivò con riserva - Obblighi informativi periodici - Nomina di un esperto coadiutore - Necessità - Definizione degli atti di straordinaria amministrazione - Specifici oneri informativi - Prededucibilità dei crediti di terzi sorti successivamente al deposito del ricorso.



Con il decreto che dispone sulla domanda di concordato preventivo con riserva di cui all'articolo 161, comma 6, legge fallimentare, in tribunale, allo scopo di disporre gli obblighi informativi periodici che il debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine concesso, provvede alla nomina di un esperto che, ai sensi dell'articolo 68 c.p.c., coadiuvi tribunale nelle operazioni di controllo e verifica. (Nel caso di specie, il tribunale ha disposto la necessità di specifica autorizzazione e della comunicazione all'ausiliario per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti di importo superiore ad euro 50.000 ed ha altresì disposto che tutti i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti successivamente al deposito del ricorso siano da considerarsi prededucibili ai sensi dell'articolo 111, legge fallimentare.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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