Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3644 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 27 Settembre 2010, n. 20268. Est. Stile.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere - Scrittura privata non autenticata - Data certa - Contestazione - Eccezione di parte - Necessità - Revocatoria fallimentare - Eccezione del curatore fallimentare - Configurabilità - Fondamento.



In tema di prova civile, la contestazione sulla mancanza di data certa nella scrittura privata si configura come eccezione in senso stretto che, in quanto tale, può essere proposta solo dalla parte. Pertanto, in ipotesi di revocatoria fallimentare, al curatore - che è parte in tale giudizio e che dal complesso dei dati sottoposti al suo esame può correttamente identificare il momento genetico dell'atto (e, quindi, la sua antecedenza o meno alla dichiarazione di fallimento) - compete proporre l'eccezione di mancanza data certa nella scrittura privata contestata. (massima ufficiale)


Massimario, art. 67 l. fall. 


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