Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3608 - pubb. 01/08/2010

.

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 17 Dicembre 2010, n. 25616. Est. Merone.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Società e consorzi - Società con soci a responsabilità illimitata - Fallimento della società e dei soci - Accertamento di maggior reddito della società - Giudizio tributario - Litisconsorzio necessario - Spettanza - Al curatore del fallimento della società - Fondamento.

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - In genere - Accertamento in rettifica delle dichiarazioni dei redditi di società di persone - Litisconsorzio necessario originario - Sussistenza nei confronti di tutti i soci e della società - Fallimento della società - Avviso di accertamento notificato alla sola curatela - Rispetto dell'integrità del contraddittorio - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze.



Il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, configurandosi un caso di litisconsorzio necessario originario.Tale regola, applicabile nell'ipotesi di società "in bonis", affievolisce, nell'ipotesi di avviso di accertamento notificato al curatore del fallimento di società di persone, estendendosi la rappresentanza processuale del curatore a tutte le controversie relative ai rapporti compresi nel fallimento, così che, essendo egli libero di agire nell'interesse di ciascun soggetto rappresentato e, dunque, sia della società, che dei suoi soci, l'integrità del contraddittorio viene ad essere garantita dall'unicità del curatore. (massima ufficiale)


Massimario, art. 147 l. fall.

Massimario, art. 148 l. fall.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario - Presidente -
Dott. D’ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO New MAC GREGORY DI DI LEVA SALVATORE & C SAS, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIVITAVECCHIA 7, presso lo studio dell’avvocato BAGNASCO PIERPAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato CIARAMELLA GIUSEPPE, giusta delega a margine;
- ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 140/2004 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 03/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;
udito per il ricorrente l’Avvocato BAGNASCO PIERPAOLO per delega Avv. CIARAMELLA, che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento sulla questione pregiudiziale, nel merito il rigetto.
FATTO
Il contenzioso trae origine dalla impugnazione di un avviso di accertamento induttivo dei redditi relativi all’esercizio 1994, notificato alla curatela del fallimento della New Mac Gregory S.a.S.. Con tale avviso, il competente ufficio finanziario rettificava in aumento il reddito imponibile dichiaralo dalla societa’, applicando una percentuale netta di redditivita’ del 12% sui ricavi di esercizio dichiarati e richiedeva il pagamento della conseguente maggiore imposta (ILOR), con gli oneri accessori (interessi, spese e sanzioni).
La commissione tributaria provinciale adita ha accolto il ricorso sul rilievo che, pur potendo l’ufficio procedere ad accertamento induttivo in ragione della impossibilita’ da parte del curatore di esibire la documentazione contabile richiesta dall’autorita’ finanziaria, la percentuale di redditivita’ applicata appariva esorbitante rispetto alla realta’ economica dell’azienda, fallita dopo pochi anni.
Al contrario, la commissione tributaria regionale ha accolto l’appello dell’ufficio confermando la legittimita’ della percentuale di ricarico applicata sul rilievo che il curatore non aveva collaborato in alcun modo e che, comunque, l’utile dichiarato nella misura del 2,43 % era assolutamente irrisorio.
Avverso quest’ultima decisione, meglio in epigrafe indicata, ricorre la curatela del fallimento con tre motivi, illustrati anche con memoria. L’Agenzia delle entrate, intimata, non ha svolto attivita’ difensiva.
DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento in relazione al secondo motivo. Preliminarmente, va esaminata la questione relativa al litisconsorzio necessario rispetto ai soci della societa’ fallita. E’ noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "l’unitarieta’ dell’accertamento che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa’ riguarda inscindibilmente sia la societa’ che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicche’ tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita’ di un caso di litisconsorzio necessario originario" (SS.UU. 14815/2008). Tuttavia, questa regola affievolisce nell’ipotesi in cui, come nella specie, si tratti di avviso di accertamento notificato alla curatela fallimentare, in considerazione del principio secondo il quale "la rappresentanza processuale del curatore, in caso di fallimento di societa’ di persone, si estende a tutte le controversie relative ai rapporti compresi nel fallimento, sicche’ tutti gli interessi patrimoniali - anche quelli connessi alla sussistenza o meno di una societa’ di persone - trovano piena ed esaustiva rappresentanza nel curatore" (Cass. 6799/2000; v. anche 26108/2008).
Il principio della integrita’ del contraddittorio, nella specie, e’ garantito dalla unicita’ del curatore (v. L. Fall., artt. 147 e 148 vigente ratione temporis), il quale, comunque, resta libero di agire nell’interesse di ciascun soggetto rappresentato, causa cognita. E’ pur vero che l’unicita’ degli organi della curatela lascia ferma la distinzione tra i patrimoni della societa’ e dei soci e le situazioni attive e passive riferibili alla prima ed ai secondi; tuttavia il curatore e’ legittimato a stare in giudizio quale organo del fallimento sociale e/o di ciascuno dei soci e deve attuare il contraddittorio con esplicito riferimento al fallimento di entrambi (Cass. 26177/2007).
Nel merito, con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 22 e 53 e la conseguente omessa pronuncia di inammissibilita’ dell’appello, sul duplice rilievo che la notifica dell’atto di impugnazione da parte dell’ufficio e’ avvenuta mediante raccomandata con A.R. "ordinaria", senza il tramite dell’ufficiale giudiziario o di altro agente notificatore, e che la firma apposta sull’avviso di ricevimento era illeggibile e priva della qualifica del firmatario. Il primo rilievo e’ infondato perche’ a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, le notificazioni nel processo tributario possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale. Lo stesso dicasi del secondo rilievo: secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, "Nel processo tributario, ove la parte appellante decida di notificare l’atto di gravame avvalendosi non gia’ dell’ufficiale giudiziario, ma della spedizione diretta a mezzo piego raccomandato (consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3), le indicazioni che debbono risultare dall’avviso di ricevimento ai fini della validita’ della notificazione, quando l’atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, sono non gia’ quelle di cui all’art. 139 cod. proc. civ., ma quelle prescritte dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. Ne consegue che non e’ ravvisabile alcun profilo di nullita’ ove il suddetto avviso di ricevimento, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall’avviso medesimo la qualita’ o la relazione col destinatario dell’atto, salva la facolta’ del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneita’ della persona che ha sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare" (Cass. 1906/2008).
Merita accoglimento il secondo motivo, con il quale la parte ricorrente, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e art. 2697 c.c., unitamente a omessa pronuncia e vizi di motivazione sul punto, eccepisce che la percentuale di redditivita’ applicata dalla CTR non ha alcun riscontro probatorio e contrasta con la circostanza obbiettiva che la societa’ qualche anno dopo e’ fallita. La censura appare fondata posto che, nella specie, la percentuale di redditivita’ applicata non e’ basata su alcun riscontro obbiettivo. La legittimita’ dell’accertamento induttivo (an), in mancanza di scritture contabili, non giustifica l’applicazione indiscriminata di qualsiasi percentuale o parametro di redditivita’ (quantum). Si impone, quindi, il riesame di merito della vicenda giudiziaria, limitatamente alla quantificazione dell’imposta e agli oneri conseguenti. La parte ricorrente ha anche invocato il giudicato esterno, concernente l’esercizio 1995. producendo, tardivamente rispetto ai termini di cui all’art. 369 c.p.c., n. 4, una sentenza della CTR di Napoli, n. 19/52/03 depositata l’11.10.2003. dalla quale pero’ non risulta quale percentuale di redditivita’ sia stata applicata nel diverso esercizio.
Infine, con il terzo motivo, viene denunciato l’omesso esame e l’omessa pronuncia in ordine ad un punto decisivo della controversia, asseritamente rilevabile di ufficio, e violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3, 5 e 25. Il motivo scade ne merito ed e’ comunque inammissibile per carenza di autosufficienza. Sostanzialmente, la ricorrente invoca l’applicazione del principio del favor rei, in quanto a seguito dell’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 472 del 1997 avrebbe diritto ad un trattamento sanzionatorio piu’ favorevole. Cio’ significa che occorrerebbe porre a confronto le sanzioni irrogate con quelle che dovrebbero essere applicate, secondo la ricorrente.
Manca pero’ la specificazione dei due diversi regimi sanzionatori applicabili in concreto e la indicazione di dove, come e quando la questione sarebbe stata prospettata. Inoltre, l’atto impugnato e’ stato notificato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria e, quindi, non si tratta di applicazione di ius superveniens, ma di questione che andava prospettata con il ricorso introduttivo del giudizio.
Conseguentemente, va accolto il secondo motivo di ricorso e va cassata con rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. Il giudice del rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il primo ed il terzo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania.
Cosi’ deciso in Roma, il 21 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2010