Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 3085p - pubb. 01/07/2007

.

Appello Ancona, 20 Gennaio 2011. .


Fallimento - Relazione del curatore - Efficacia probatoria - Contenuto della relazione - Distinzione - Efficacia di piena prova fino a querela di falso - Rilevanza come prova atipica - Irrilevanza di valutazioni e opinioni personali.



La efficacia probatoria di quanto riferito dal curatore fallimentare nella relazione redatta ai sensi dell'articolo 33, legge fall. si atteggia diversamente a seconda che si tratti a) di fatti compiuti dal curatore o avvenuti in sua presenza; b) di fatti riferiti dal curatore ma diversi da quelli indicati sub a); c) di semplici valutazioni od opinioni del curatore. Nel primo caso la relazione ha efficacia di prova legale in quanto trattasi di atto formato da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il quale fa piena prova fino a querela di falso. Nel secondo caso, il giudice, in base al principio del libero convincimento, ha la possibilità di porre a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione e purché tali prove "atipiche" non vengano utilizzate per aggirare divieti o preclusioni di carattere sostanziale o processuale. Per quanto, infine, riguarda le valutazioni od opinioni personali del curatore, è evidente la loro irrilevanza ai fini probatori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)