Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30694 - pubb. 22/02/2024

Eccezione di giudicato esterno e onere della prova

Cassazione civile, sez. III, 28 Dicembre 2023, n. 36258. Pres. De Stefano. Est. Condello.


Eccezione di giudicato esterno - Non contestazione - Onere della prova in capo all’eccipiente - Contenuto - Esplicita ammissione della formazione del giudicato - Applicabilità - Esclusione



La parte che eccepisce il passaggio in giudicato di una sentenza ha l'onere di fornirne la prova mediante produzione della stessa, munita della certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.pc., anche nel caso di non contestazione della controparte, restandone, viceversa, esonerata solo nel caso in cui quest'ultima ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato esterno. (massima ufficiale)




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