Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27307 - pubb. 18/05/2022

Omissione delle forme di pubblicità disposte dal giudice dell’esecuzione

Cassazione civile, sez. III, 14 Marzo 2022, n. 8113. Pres. Vivaldi. Est. Fanticini.


Esecuzione forzata - Forme di pubblicità disposte dal giudice dell’esecuzione - Omessa esecuzione - Estinzione ex art. 631-bis c.p.c. - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Prima e dopo la vendita



L'omessa esecuzione - addebitabile a incuria o inerzia del creditore - delle forme di pubblicità disposte dal giudice dell'esecuzione, diverse dalla pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche, pur non dando luogo all'estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 631-bis c.p.c., comporta, prima della vendita, la chiusura anticipata della procedura, e, dopo la vendita, ove tempestivamente denunciata con opposizione agli atti esecutivi, la caducazione del decreto di trasferimento. (massima ufficiale)


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