Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26897 - pubb. 11/01/2021

Riparto e ricorso per Cassazione

Cassazione civile, sez. I, 05 Luglio 1988, n. 4421. Pres. Tilocca. Est. Pannella.


Provvedimenti riguardanti la determinazione dei prelevamenti in ordine ai cosiddetti debiti di massa da pagarsi in prededuzione - Funzione ricognitiva - Impugnazione - Mezzi



In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, i provvedimenti del giudice delegato riguardanti la Determinazione dei prelevamenti di cui al n. 1 comma primo art. 111 legge fall. (cosiddetti debiti di massa da pagarsi in prededuzione) hanno una funzione meramente ricognitiva, identificando delle poste del piano di riparto e incidendo su posizioni che troveranno in detto piano il loro regolamento finale. Gli anzidetti decreti del giudice delegato sono impugnabili con reclamo al tribunale fallimentare e successivamente con ricorso per Cassazione ex art. 111 cost. Quando sia in gioco un diritto soggettivo che si pretenda leso per una illegittima valutazione della situazione oggetto di ricognizione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato