Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26856 - pubb. 18/03/2022

Spese a carico del creditore che chiede il fallimento, reclamo e sospensione feriale dei termini

Cassazione civile, sez. I, 04 Gennaio 2022, n. 121. Pres. Cristiano. Est. Pazzi.


Individuazione delle spese a carico del creditore istante - Provvedimento del giudice delegato - Reclamo - Sospensione feriale - Esclusione - Fondamento



Il provvedimento del giudice delegato con il quale, a seguito della revoca della dichiarazione di fallimento, viene determinata l'entità delle spese da porre a carico del creditore istante costituisce un atto sostanzialmente ricognitivo, regolante la fase di chiusura del procedimento, che può essere assimilato ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 36 bis l.fall., il giudizio di reclamo contro la menzionata statuizione del giudice delegato, assumendo una funzione sostitutiva dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., è sottratto, come quest'ultima, alla sospensione feriale dei termini processuali. (massima ufficiale)


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