Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26786 - pubb. 09/03/2022

Litisconsorzio facoltativo tra una pluralità di condomini a difesa della cosa comune, ex art. 1102 c.c.

Cassazione civile, sez. II, 24 Dicembre 2021, n. 41490. Pres. Di Virgilio. Est. Scarpa.


Domanda proposta da una pluralità di condomini a difesa della cosa comune, ex art. 1102 c.c. - Litisconsorzio facoltativo tra gli attori - Sussistenza - Conseguenze - Rinuncia all'azione di una delle parti - Estinzione del giudizio - Limiti - Applicabilità in appello dell'art. 332 c.p.c. - Esclusione



Ove più condomini agiscano, nello stesso processo, nei confronti di un altro condomino, ai sensi dell'art. 1102 c.c., si determina tra i primi un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., con la conseguenza che, da un lato, la rinuncia all'azione da parte di uno soltanto degli attori comporta l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, limitatamente al rapporto processuale scindibile per il quale la rinuncia è intervenuta e, dall'altro, che il medesimo giudizio prosegue tra le altre parti, nei cui confronti l'estinzione predetta non produce alcun effetto, non trovando, peraltro, applicazione, in sede di impugnazione, neppure il disposto di cui all'art. 332 c.p.c., non rilevando, in senso contrario, l'eventualità che la prosecuzione del giudizio porti ad un esito favorevole, potenzialmente idoneo a riflettersi anche nella sfera giuridica del rinunciante. (massima ufficiale)


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