Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26305 - pubb. 16/12/2021

Compravendita di autoveicolo con difetti di conformità e risoluzione del contratto

Tribunale Ravenna, 21 Settembre 2021. Est. Farolfi.


Compravendita – Difetti di conformità – Presunzione – Oneri di allegazione e della prova



Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita (nella specie acquisto di un’autovettura usata).

La riparazione e la sostituzione del veicolo non sono i soli rimedi esperibili dal consumatore, atteso che l’eccessiva onerosità dei primi, come pure la loro inidoneità, è tale da consentire al consumatore/acquirente di richiedere la risoluzione del contratto o anche soltanto il risarcimento dei danni. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


N. R.G. 403/2020

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Farolfi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 403/2020 promossa da:

S. V. *

ATTRICE

Contro

B. A. S.R.L. *

CONVENUTA

 

FATTO E DIRITTO

1.

Con atto di citazione, depositato in data 07/02/2020, la sig.ra S. V. chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:

a) Accertare e dichiarare la sussistenza tra la società B. A. s.r.l.s., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e S. V. di un contratto di compravendita avente ad oggetto il veicolo Citroen C3 tg.*;

b) Conseguentemente, accertare e dichiarare, preso atto della CTU espletata dall’ing. B. P., e dell’espletanda istruttoria, l’inadempimento dell’obbligo contrattuale gravante sul venditore B. A. s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., di consegnare a S. V. il bene conforme al summenzionato contratto di vendita;

c) Accertare e dichiarare la responsabilità di B. A. s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., per la violazione dell’obbligo contrattuale di garanzia ed il suo conseguente inadempimento contrattuale a danno di S. V.;

d) Accertare e dichiarare la responsabilità di B. A. s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., per la violazione dell’obbligo contrattuale di trasferimento della proprietà del veicolo venduto in capo all’acquirente S. V.;

e) Conseguentemente pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita stipulato tra le parti e relativo alla vettura Citroen C3 tg: *C, veicolo da restituirsi alla società convenuta a cura dell’attrice;

f) Conseguente dichiarare altresì tenuta e condannare la società B. A. s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., a pagare a S. V. la somma di €3.800,00, così come corrisposti per l’acquisto della vettura, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali per i motivi indicati in narrativa d’atto, quantificabili in €1.000,00 o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia;

g) Condannare la convenuta B. A. s.r.l.s., in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere all’attrice S. V. le spese pagate per la consulenza tecnica d’ufficio e quantificate in € 1.585,35 nonché le spese di causa della procedura di istruzione preventiva, quantificate in €950,00 oltre IVA, CPA come per legge, ovvero la maggiore o minore somma risultante ad esito dell’istruttoria;

In ogni caso vinte le spese e le competenze di causa.

L’attrice esponeva di aver acquistato, in data 08/09/2018, presso la B. A. s.r.l.s. la vettura usata Citroen C3, tg. DG 670 TC con servizio aggiuntivo di “tagliando e garanzia di 1 anno con passaggio di proprietà e demolizione”. Narrava la sig.ra S. che il giorno stesso aveva sentito dei rumori sospetti provenienti dalla parte destra del cofano, ed avvertiva telefonicamente il venditore, non ricevendo però alcun riscontro. Nell’arco delle successive settimane l’attrice e la di lei figlia, sig.ra G. Serena, avevano inviato diversi messaggi ed e-mail alla B. A. s.r.l.s., decidendo infine di portare l’autoveicolo presso un meccanico di fiducia. Informato il venditore dell’esito del controllo da parte del meccanico, questi convocava l’attrice, in data 22/10/2018, al fine di riparare la vettura, riconoscendo esplicitamente i vizi della cosa venduta. In data 23/10/2018 la sig.ra S. ritirava il veicolo, salvo poi scoprire, il giorno stesso, che i rumori sospetti non erano scomparsi. In data 7/11/2018, l’attrice, tramite legale, provvedeva quindi all’invio di raccomandata, contenente una ulteriore contestazione dei vizi della cosa venduta e la richiesta di risoluzione del contratto di vendita. Successivamente, l’attrice richiedeva quindi al Tribunale di effettuarsi accertamento tecnico preventivo dello stato della vettura. Il CTU a tale scopo nominato, ing. P. B., concludeva riconoscendo i difetti della vettura, e precisando che l’auto era ancora intestata a B. A. s.r.l.s. La sig.ra S. quindi, su proposta del CTU, formulava proposta conciliativa, rimasta senza alcun riscontro.

Alla luce di tale ricostruzione dei fatti, l’attrice esponeva:

1. L’acquirente del veicolo doveva qualificarsi come consumatrice e l’automobile bene di consumo; si applicherebbero quindi le norme in merito alla vendita di beni di consumo;

2. La sig.ra S. avrebbe tempestivamente informato il venditore B. A. s.r.l.s. della presenza di vizi della cosa venduta;

3. Il veicolo acquistato risulterebbe ancora illegittimamente di proprietà del venditore, l’attrice non potrebbe quindi disporne;

4. I vizi del veicolo avrebbero procurato all’attrice svariati disagi è difficoltà quotidiane per ogni spostamento.

 

2.

Si costituiva quindi B. A. s.r.l.s., con comparsa di costituzione in data 19/05/2020, chiedendo il rigetto di tutte le richieste e domande avanzate dalla sig.ra S. V., in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite. La convenuta eccepiva che:

a) Non risulterebbe provata la denunzia immediata/tempestiva dei presunti rumori sospetti e/o vizi dell’autovettura al venditore e la documentazione al riguardo prodotta, non sarebbe idonea a dimostrare una data certa e tempestiva di comunicazione delle rimostranze;

b) La raccomandata con “presunta” denuncia dei vizi, nonché la richiesta di risoluzione del contratto, sarebbe giunta a destinazione il 15/11/2018, quindi oltre i termini previsti dalla legge;

c) La sig.ra S. avrebbe circolato con la vettura in questione per ben oltre tre settimane dalla vendita. La circostanza per cui B. A. ritirava il veicolo per un controllo in data 22/10/2018 non sarebbe un comportamento tale da far desumere il riconoscimento dei vizi dell’autovettura;

d) La sig.ra S. sarebbe decaduta dai diritti di cui al Codice del Consumo, in quanto non avrebbe denunciato entro i termini di legge i vizi della cosa venduta, né richiesto entro il termine l’attivazione di garanzia. Inoltre, il venditore non riconosceva alcun vizio;

e) I vizi accertati in sede di accertamento tecnico preventivo sarebbero i normali vizi di un veicolo usato, come la Citroen C3 in questione (immatricolata il 23/02/2007), e non vizi occulti. Il CTU non avrebbe inoltre provveduto allo smontaggio del veicolo, condizione necessaria per accertare la reale presenza di vizi occulti. Tale relazione non andrebbe quindi considerata attendibile;

f) Parte attrice non avrebbe in alcun modo provato il danno derivante dal presunto inadempimento del venditore, né avrebbe fornito elementi idonei a sostenere la quantificazione del danno in €1.000,00.

 

3.

Nel corso della prima udienza, in data 20/05/2020, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava per ogni decisione istruttoria all’udienza del 25/09/2020.

Concluso lo scambio di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 25/09/2020, ammetteva con ordinanza, in data 27/09/2020, la prova testimoniale richiesta da parte attrice sui capitoli 4 – 11, fissando ulteriore udienza per l’espletamento della prova. Disponeva inoltre l’acquisizione del fascicolo e della relazione dell’ATP.

All’esito, all’udienza del 18/05/2021 venivano precisate le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini massimi di legge di cui all’art. 190 c.p.c.

 

4.

La domanda attorea risulta fondata, per quanto di ragione, alla luce delle seguenti considerazioni.

Pacifica è la natura contrattuale della responsabilità del venditore dell’autovettura Citroen C3 tg. DG 670 TC, così come invocata dall’attrice/acquirente S. V..

Alla luce di tale preliminare inquadramento, appare applicabile alla fattispecie l’orientamento che in tema di responsabilità contrattuale impone all’attore non inadempiente un semplice onere deduttivo, mentre incombe sulla controparte contrattuale – anche in relazione al principio di prossimità probatoria – la dimostrazione di aver correttamente adempiuto (cfr. per tutte Cass. Sezioni Unite 6 aprile – 30 ottobre 2001, n. 13533, in Guida al diritto, 2001, n. 45, la quale ha affermato che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”).

Nel caso di specie, non solo la convenuta non ha neppure tentato di dimostrare di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, ma l’istruttoria svolta e l’antecedente fase di istruzione probatoria preventiva (la cui relazione di ATP è stata ritualmente acquisita al presente giudizio) hanno dimostrato il contrario:

a) l’auto usata acquistata presso la concessionaria della convenuta palesò vizi e difetti di conformità gravi (cfr. docc. 4 – 7 nonché deposizione della teste G., il cui rapporto di parentela con l’attrice non ne implica< alcuna incapacità, risultando all’opposto credibile che la stessa – proprio in tale qualità – fosse presente ai fatti);

b) la convenuta accettò di controllare e riparare il mezzo al fine di riportarlo in condizioni adeguate a marciare nel traffico, ma l’esito fu totalmente negativo (cfr. doc. 6, ammissione del fatto da parte della convenuta sia pure senza ammissione di responsabilità, esito dell’ATP contenuto nella relazione ATP Ing. P. dep. il 06/10/2019);

c) l’ATP espletato (R.G. 1908/2018 GDP Ravenna, il cui fascicolo è stato ritualmente acquisito) ha infatti riconfermato la gravità dei vizi ed il conseguente difetto di conformità del veicolo: a tal proposito non rileva che l’autovettura fosse usata, giacchè nella presente fattispecie non vengono in esame semplici deterioramenti dovuti all’uso relativi a parti tipicamente deteriorabili (si pensi ad es. al battistrada delle ruote, alle pastiglie dei dischi frenanti, alla tappezzeria), ma vengono in considerazione dei difetti inaccettabili, tali da rendere la vettura insicura e priva di conformità rispetto all’uso cui la stessa poteva ragionevolmente essere ed è stata destinata (cfr. conclusioni del perito a p. 10 e 11 in assenza di successive contestazioni da parte dei CTP);

d) non paga di ciò, l’ATP ha inoltre dimostrato che la venditrice – che aveva assunto il relativo onere contrattuale – neppure ha provveduto ad eseguire la c.d. voltura o “passaggio di proprietà” in favore dell’acquirente, non curandosi pertanto – pur avendo percepito un prezzo comprensivo anche di tale onere – di trascrivere l’acquisto presso il PRA in favore della sig.ra S. (cfr. doc. 1).

Del resto, la contestazione di parte convenuta si è unicamente incentrata su una presunta decadenza nella denunzia dei vizi da parte dell’attrice, ma non ha che genericamente contestato l’esistenza di questi ultimi.

La tempestività della denunzia dei difetti, al contrario, risulta comprovata proprio dai documenti prodotti dall’attrice, nonché dalla testimonianza resa dalla sig.ra G. che, in modo credibile e non smentito da risultanze contrarie, ha ricordato i rumori della vettura, la perdita di olio, le plurime contestazioni e richieste di intervento avanzate al venditore, il controllo e la riparazione da quest’ultimo effettuata a circa un mese e mezzo dall’acquisto (8 settembre – 22 ottobre 2018), la perdurante presenza delle problematiche.

Orbene, la recente sentenza resa da Cassazione civile, sez. II, 30/06/2020, n. 13148, ha affermato che “In tema di vendita di beni di consumo, si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e ss.), potendosi applicare la disciplina del codice civile in materia di compravendita solo per quanto non previsto dalla normativa speciale, attesa la chiara preferenza del legislatore per la normativa speciale ed il conseguente ruolo "sussidiario" assegnato alla disciplina codicistica. Si presume che i difetti di conformità, che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 c.c.”.

Nella specie è pacifico che i difetti di funzionamento si siano manifestati entro il predetto lasso di tempo semestrale dall’acquisto, tanto è vero che la stessa venditrice accettò di tentare la riparazione del veicolo a neppure due mesi dall’acquisto, senza peraltro riuscire nel proprio intento, come lo stesso ATP ha poi acclarato.

 Nella giurisprudenza si è osservato che “La disciplina della vendita dei beni di consumo di cui agli art. 1519 bis e ss. c.c., oggi sostituita dagli art. 128 e ss. d.lg. n. 206 del 2005, prevede che il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita, essendo responsabile in caso di difetto di conformità e, in tale ipotesi, dovendo provvedere al ripristino, senza spese per il consumatore, della conformità del bene, potendo agire in regresso verso il produttore o precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o qualsiasi altro intermediario, tenuto conto che, comunque, la disciplina della vendita dei beni di consumo non esclude né limita i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento. In pratica la disciplina suddetta prevede, a tutela del consumatore acquirente, oltre i consueti rimedi della azione di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto, la possibilità che il consumatore chieda al professionista venditore la riparazione o la sostituzione” (Trib. Lamezia Terme, 13/01/2021).

Peraltro, la riparazione e la sostituzione del veicolo non sono i soli rimedi esperibili dal consumatore, atteso che l’eccessiva onerosità dei primi, come pure la loro inidoneità, è tale da consentire al consumatore/acquirente di richiedere la risoluzione del contratto o anche soltanto il risarcimento dei danni (cfr. Cassazione civile, sez. II, 20/01/2020, n. 1082 e, in precedenza, Cassazione civile, sez. III, 30/05/2019, n. 14775). Tanto più che nel caso di specie sussiste anche l’inadempimento della convenuta all’obbligazione accessoria di provvedere al trasferimento di proprietà in favore dell’acquirente.

La domanda attorea volta a veder accertato il difetto di conformità del veicolo, la risoluzione del contratto e la restituzione del prezzo pagato deve conseguentemente essere accolta. L’autovettura essendo ancora intestata alla convenuta potrà, conseguentemente, essere da questa liberamente ripresa ovunque si trovi.

Non può invece trovare accoglimento, in difetto di una deduzione più specifica ed in assenza di una prova piena di danni, costi, patemi derivanti non da un timore soggettivo ma dalla perdita di occasioni di vacanza, svago o lavoro, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale che ulteriormente è stata avanzata. Del resto, come affermato da Cassazione civile, sez. lav., 30/10/2020,  n. 24146 in una diversa fattispecie, “Alla mancata prova del danno non può sopperire la valutazione equitativa dello stesso considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili, ma che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte di dimostrare l'«an debeatur» del diritto al risarcimento”.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa sub R.G. 403/2020, ogni diversa istanza domanda od eccezione respinta,

Pronuncia la risoluzione del contratto di compravendita stipulato in data 08/09/2018 fra le parti e relativo all’autovettura Citroen C3 tg. DG 670 TC, concluso fra la sig.ra S. V. e B. A. s.r.l.;

dichiara altresì tenuta e condanna la convenuta, in persona del l.r.p.t., a pagare alla sig.ra S., per i titoli in motivazione, la somma di Euro  3.800 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;

dichiara che la convenuta, cui l’autovettura è ancora intestata, può conseguentemente riprendere il veicolo nella propria piena disponibilità;

condanna infine la convenuta a rifondere all’attrice le spese di causa, che liquida complessivamente – già comprese le spese legali dell’ATP - in Euro 6.099 (di cui Euro 264 per spese, Euro 5.835 per compensi) oltre a spese generali, ad IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso delle spese di consulenza già liquidate in sede di accertamento tecnico preventivo.

Ravenna, 21 settembre 2021

Il Giudice

Dott. A. Farolfi