Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26179 - pubb. 18/11/2021

Il reclamo avverso la sentenza di fallimento ha natura pienamente devolutiva?

Cassazione civile, sez. VI, 03 Novembre 2021, n. 31531. Pres. Bisogni. Est. Falabella.


Sentenza dichiarativa di fallimento – Reclamo – Esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e la relative conclusioni – Natura pienamente devolutiva – Esclusione



Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 l.fall. deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e la relative conclusioni, ancorchè non sia richiesta l'indicazione degli "specifici motivi" di cui all'art. 342 e 345 c.p.c., sicché tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo restando l'ambito dell'impugnazione circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante, in ciò differenziandosi dal reclamo avverso il decreto di rigetto di cui all'art. 22 l.fall., che non richiede particolari forme volte a delinearne il contenuto ed ha piena natura devolutiva, attribuendo alla corte d'appello il riesame completo della "res iudicanda". (massima ufficiale)


 


Fatto

1. - Il Tribunale di Pesaro dichiarava, in data 20 febbraio 2019, il fallimento di (*) s.r.l..

2. - Il successivo reclamo proposto dalla società era respinto con sentenza del 26 giugno 2019 della Corte di appello di Ancona.

3. - Avverso quest'ultima pronuncia ricorre per cassazione (*) con un ricorso articolato in tre motivi. La curatela fallimentare, intimata, non ha svolto difese.

 

Motivi

1. - Col primo motivo è denunciata la violazione del contraddittorio per inosservanza dell'art. 15 L. Fall., comma 3, avendo riguardo alle modalità di notificazione, al debitore, del ricorso e del decreto di convocazione avanti al Tribunale fallimentare. Lamenta l'istante che il giudice distrettuale, nell'impugnata sentenza, avrebbe omesso di considerare che non era stata offerta prova circa l'asserita impossibilità di notifica a mezzo PEC del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione.

Il motivo è infondato.

Rileva la ricorrente che la questione oggetto del motivo fu fatta valere nel corso dell'udienza tenutasi avanti alla Corte di appello di Ancona (pag. 5 del ricorso): non, quindi, col reclamo. Ebbene, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 L. Fall., nella formulazione vigente ratione temporis, conseguente alla modifica introdotta con il D.Lgs. n. 169 del 2007, deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e la relative conclusioni, ancorché non sia richiesta l'indicazione degli "specifici motivi" di cui all'art. 342 e 345 c.p.c.. Ne consegue che tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo poiché l'ambito dell'impugnazione resta circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante, in ciò differenziandosi dal reclamo avverso il decreto di rigetto di cui all'art. 22 L. Fall., che non richiede particolari forme volte a delinearne il contenuto ed ha piena natura devolutiva, attribuendo alla corte d'appello il riesame completo della res iudicanda, senza che l'ambito della sua cognizione sia limitato alla valutazione della fondatezza delle ragioni fatte valere dalla parte reclamante (Cass. 5 giugno 2014, n. 12706). Deve dunque ritenersi che sulla questione oggetto del motivo, in difetto di tempestivo reclamo, sia caduto il giudicato interno.

La censura svolta appare, del resto, pure carente della necessaria specificità. Poiché la cancelleria del Tribunale ha rilevato l'esito negativo della notifica a mezzo PEC "determinato dalla circostanza che l'indirizzo di posta elettronica risultava inattivo" - circostanza, questa, comunicata dalla stessa cancelleria alla creditrice istante (pag. 2 del ricorso) - era anzitutto necessario che (*) assumesse, nella presente sede, che il nominato indirizzo era invece funzionante (e quindi idoneo alla ricezione degli atti oggetto di notificazione). Quel che rileva, infatti, non è l'evidenza documentale dell'infruttuoso tentativo di notifica compiuto dalla cancelleria, ma l'ipotetico vizio della procedura notificatoria consistente nel mancato inoltro degli atti per via telematica nonostante la raggiungibilità dell'indirizzo PEC della fallenda. E, come accennato, la società istante non deduce affatto che il proprio indirizzo PEC fosse attivo.

2. - Col secondo mezzo viene denunciato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: fatto storico individuato nella mancanza di prova sia dell'esito negativo della notifica a mezzo PEC, sia della relativa comunicazione della cancelleria del Tribunale di Pesaro alla società creditrice istante.

Il motivo è inammissibile.

Varrebbero qui, le considerazioni appena svolte. Ma a monte di esse si pone un dato: l'omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme regolatrici del processo non è riconducibile al vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 - prospettato dal ricorrente - quanto, piuttosto, a quello ex art. 360 c.p.c., n. 4, ovvero a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ove si tratti, in quest'ultimo caso, di fatti concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di giurisdizione o competenza (Cass. 8 marzo 2017, n. 5785).

3. - Il terzo mezzo oppone la violazione dell'art. 1 L. Fall., comma 2, e art. 15 L. Fall., comma 4, con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2017 della società ricorrente, prodotto nel procedimento per reclamo. Si deduce che erroneamente il giudice distrettuale avrebbe ritenuto non utilizzabile tale bilancio in quanto non oggetto di pubblicazione presso il registro delle imprese.

Il motivo è palesemente infondato.

I bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15 L. Fall., comma 4, sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicché, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. 20 dicembre 2018, n. 33091; Cass. 31 maggio 2017, n. 13746).

4. - In conclusione, il ricorso è respinto.

5. - Nulla deve disporsi in punto di spese, non essendovi controricorrenti.

 

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2021.