Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25978 - pubb. 18/06/2021

Sospensione dei termini di processo esecutivo immobiliare ex art. 20, comma 4, legge n. 44 del 1999

Tribunale Torre Annunziata, 18 Maggio 2021. Est. Musi.


Espropriazione immobiliare - Sospensione dell'esecuzione



Il provvedimento del P.M. che dispone la sospensione dei termini di un processo esecutivo ai sensi dell’art. 20, comma 4, della Legge n. 44 del 1999 deve essere trasmesso al giudice dell’esecuzione, il quale, pur se sprovvisto del potere di sindacare la sussistenza dei presupposti per la sospensiva, può rilevare l’errore commesso dal P.M. riguardo all’attuale pendenza di una procedura – perché inesistente oppure già cessata – o al coinvolgimento del beneficiario nella qualità di esecutato. (Nella fattispecie, il G.E. ha ritenuto privo di effetti il provvedimento di sospensione del P.M. in ragione della mancanza di un processo esecutivo contro la persona fisica richiedente e destinataria del beneficio, posto che la procedura pendente riguardava, invece, una società a responsabilità limitata, dotata di propria soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta, di cui il beneficiario era stato legale rappresentante). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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