Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2545 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 12 Agosto 2009, n. 18238. Rel., est. Didone.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - In genere - Epoca del pagamento - Contestualità o meno con l'adempimento della controprestazione - Rilevanza - Esclusione.



In tema di revocatoria fallimentare, l'art. 67, secondo comma, della legge fall. menziona, tra gli atti la cui dichiarazione di inefficacia è subordinata alla prova della conoscenza dello stato d'insolvenza da parte dell'"accipiens", i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, senza fare alcuna distinzione tra pagamenti effettuati all'adempimento della controprestazione e pagamenti non contestuali; pertanto, il pagamento del prezzo di una fornitura di merce, sia esso dovuto ed eseguito al momento dell'adempimento della controprestazione, e cioè alla consegna della cosa, sia esso dovuto ed eseguito successivamente, è, in ogni caso, al detto fine, pagamento di un debito liquido ed esigibile. (massima ufficiale)


Massimario, art. 67 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere -
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EDILCOMMERCIO S.R.L. (P.I. 00938390168), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9, presso l’avvocato LEONE ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TROPEA GIULIANO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO DI ERIGERE ENGINEERING S.R.L. (c.f. 01810070167), in persona del Curatore Dott. MAGNI Alessandro, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RAVENNA 34, presso l’avvocato GIULIANI MARIA LUISA, rappresentato e difeso dall’avvocato GARGANO ANGELO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 476/2004 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/06/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 07/07/2009 dal Consigliere Dott. DIDONE Antonio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 3 giugno 2004, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bergamo ha accolto l’azione revocatoria di pagamenti L. Fall., ex art. 67, comma 2, proposta dal curatore del fallimento della s.r.l. Erigere Engineering nei confronti della s.r.l. Edilcommercio, condannando la convenuta a restituire alla massa la somma di Euro 66.350,23, oltre interessi legali.
La Corte ha osservato che la L. Fall., art. 67, non distingue tra pagamento antecedente, contestuale o posteriore alla controprestazione, rilevando solo il pagamento in periodo sospetto. Quanto alla conoscenza dello stato di insolvenza essa era desumibile dai bollettini dei protesti, regolarmente prodotti e dalla lettera della convenuta che faceva riferimento “ai primi protesti (agosto - settembre 1994)” cosi’ dimostrando di esserne a conoscenza. Inoltre, la societa’ Edilcommercio, resasi conto che la societa’ Erigere versava in difficolta’, pretese ed ottenne che i pagamenti eseguiti dai vari committenti fossero immediatamente versati ad essa e un suo rappresentante presenziava ai pagamenti, trattenendoli previa girata degli assegni da parte della Erigere. La modalita’ anomala dei pagamenti dimostrava la conoscenza dello stato di insolvenza. Contro la sentenza di appello la s.r.l. Edilcommercio ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi.
Resiste con controricorso la curatela intimata.
Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
2. - Con il primo motivo la societa’ ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, deducendo che:
a) i pagamenti costituivano corrispettivi di forniture che avevano consentito alla societa’ successivamente fallita di proseguire i lavori ad essa appaltati ricavandone utili;
b) mancava l’eventus damni, anche perche’ a seguito dei pagamenti la ricorrente era rimasta creditrice per somma maggiore di quella vantata un anno prima della dichiarazione di fallimento;
c) non poteva essere ordinata la restituzione anche delle somme relative all’I.V.A. per le quali la societa’ fallita aveva maturato un credito verso l’Erario mentre la ricorrente aveva gia’ versato a questo le somme corrispondenti. Invero, determinando l’esborso un credito di imposta, portato in deduzione rispetto a quanto dovuto, la revocatoria avrebbe finito per incrementare il patrimonio della fallita, in luogo di ricostituirlo, danneggiando "doppiamente" la societa’ ricorrente.
2.1.- Il motivo e’ infondato perche’, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “nella revocatoria fallimentare di debiti liquidi ed esigibili, prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67, comma 2, l’eventus damni e’ in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’atto di disposizione patrimoniale posto in essere dal fallito, con la conseguenza che sul curatore grava soltanto l’onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’accipiens" e neppure la circostanza che il pagamento sia stato effettuato per soddisfare un credito assistito da privilegio esclude “la possibile lesione della par condicio, ne’ fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiche’ e’ solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potra’ verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che potrebbero insinuarsi anche successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria” (Sez. 1, Sentenza n. 24046 del 10/11/2006).
Peraltro, da tempo e’ stato chiarito che la L. Fall., art. 67, comma 2 menziona in genere i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, senza fare alcuna distinzione al riguardo tra pagamenti all’adempimento della controprestazione e pagamenti non contestuali, per cui deve ritenersi che il pagamento del prezzo in una compravendita, sia esso dovuto ed eseguito al momento dell’adempimento della controprestazione, e cioe’ alla consegna della cosa, sia esso dovuto ed eseguito successivamente, e’, in ogni caso, al detto fine, pagamento di un debito liquido ed esigibile (Sez. 1, Sentenza n. 642 del 28/03/1962).
La sentenza impugnata si e’ correttamente attenuta ai predetti principi.
Quanto alla non revocabilita’ del pagamento relativamente alla somma corrispondente all’I.V.A. la censura e’ inammissibile perche’ la sentenza impugnata non ne tratta e la ricorrente non indica in ricorso in quali atti la stessa sia stata prospettata al giudice di appello. Invero, “qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimita’, al fine di evitare una statuizione di inammissibilita’, per novita’ della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicita’ di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Sez. 3, Sentenza n. 3664 del 21/02/2006). 3. - Con il secondo motivo la societa’ ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta conoscenza dello stato di insolvenza. Deduce che i bollettini dei protesti non erano stati prodotti e che e’ stata desunta la prova della scientia decoctionis da un solo elemento, costituito dalle modalita’ di pagamento. Il motivo e’ inammissibile perche’, in tema di elemento soggettivo dell’azione revocatoria proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, , la scientia decoctionis in capo al terzo e’ oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita’ se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza e avvedutezza e della normale e ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell’accipiens (Sez. 1, Sentenza n. 2557 del 4/02/2008) e, nella concreta fattispecie, la motivazione della sentenza impugnata e’ esente da vizi censurabili in sede di legittimita’, avendo la Corte di merito desunto la prova della scientia decoctionis sia dalla concreta conoscenza dei protesti da parte della societa’ ricorrente sia dalle particolari modalita’ di pagamento imposte alla societa’ debitrice.
P.Q.M.
LA CORTE
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare le spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori come per legge.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 7 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2009