Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25088 - pubb. 03/04/2021

Improcedibilità dell’azione di reintegrazione nel possesso in pendenza di domanda c.d. prenotativa di concordato preventivo

Tribunale Lecco, 02 Marzo 2021. Pres. Secchi. Est. Lombardi.


Domanda c.d. prenotativa di concordato - Divieto di azioni esecutive e cautelari - Natura cautelare della prima fase dell’azione possessoria - Improcedibilità dell’intero procedimento possessorio - Divieto di esecuzione del provvedimento di condanna alla reintegrazione nel possesso



E’ improcedibile l’azione possessoria nei confronti di un soggetto che abbia promosso domanda prenotativa di concordato preventivo. L’introduzione nel testo dell’art. 168 l. fall. del riferimento espresso alle azioni cautelari implica che il divieto posto dalla disposizione comprenda anche le azioni possessorie nei confronti del ricorrente alla procedura concorsuale.

La ratio dell’art. 168 l. fall. sta nel precludere che, mediante azioni esecutive individuali, i creditori più tempestivi alterino la par condicio creditorum oppure incidano, mediante le medesime azioni, sull’assetto del patrimonio postulato dal ricorrente alla procedura concorsuale. Tale ratio si dà anche con riferimento alle azioni cautelari e alle azioni possessorie, essendo queste idonee a determinare una modificazione nell’assetto del patrimonio postulato dal ricorrente quando egli, ad esempio, abbia reputato libero e pienamente disponibile il bene oggetto dell’azione possessoria.

Il provvedimento che abbia condannato alla reintegrazione nel possesso è insuscettibile di esecuzione nei confronti del ricorrente alla procedura concorsuale ai sensi dell’art. 168 l. fall. (Michele Onorato) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Prof. Avv. Michele Onorato



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