Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2498 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione civile, sez. I, 11 Dicembre 2009, n. 25963. Rel., est. Zanichelli.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell’attivo - In genere - Sequestro conservativo trascritto su bene immobile - Successiva trascrizione dell'acquisto del bene da parte di un terzo - Sopraggiunta conversione del sequestro in pignoramento - Dichiarazione di fallimento del debitore - Conseguenze - Sostituzione automatica del curatore al creditore procedente - Configurabilità - Intervento del curatore nella procedura esecutiva - Mantenimento degli effetti sostanziali e processuali del pignoramento - Sussistenza - Estensione agli effetti conservativi del sequestro - Limiti - Fondamento - Fattispecie.



Nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stato trascritto da un creditore il sequestro conservativo su un bene immobile, successivamente ceduto dal debitore ad un terzo, con acquisto trascritto anteriormente alla conversione della misura cautelare in pignoramento, a seguito dell'inizio dell'espropriazione forzata sul predetto bene ed a norma dell'art. 107 della legge fall., il curatore si sostituisce al creditore istante, che perde ogni potere di impulso ai sensi dell'art. 51 della legge fall., e tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento del curatore o un provvedimento di sostituzione del giudice dell'esecuzione; se il curatore interviene nell'esecuzione, si realizza un fenomeno di subentro nel processo, come manifestazione del più generale potere di disposizione dei beni del fallito ex art. 31 della legge fall., ma non una vera e propria sostituzione processuale ex art. 81 cod. proc. civ., potendo perciò il curatore giovarsi degli effetti sostanziali e processuali del solo pignoramento, ex art. 2913 cod. civ., ma non sostituirsi nelle posizioni giuridiche processuali strettamente personali del creditore istante, dalle quali non deriva i propri poteri, che, invece, hanno fonte nella legge fallimentare. Ne consegue che mentre al curatore, come partecipante alla medesima esecuzione che con lui prosegue, sono inopponibili gli atti pregiudizievoli trascritti successivamente al pignoramento, egli non può giovarsi della inopponibilità degli atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata in quanto tale, trattandosi di effetti di cui si avvantaggia, ex art. 2906 cod. civ., solo il creditore sequestrante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto opponibile al curatore fallimentare, intervenuto nell'esecuzione in precedenza promossa, il trasferimento immobiliare trascritto dal terzo dopo il sequestro ma prima della sua conversione in pignoramento). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Massimario, art. 31 l. fall.

Massimario, art. 51 l. fall.

Massimario, art. 107 l. fall.


  

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. ZANICHELLI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. SALVATO Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 23626/04 proposto da:
LEO GIOVANNI PASQUALE & FIGLI s.a.s., fallita, in persona del curatore pro tempore, con domicilio eletto in Roma, via del Conservatorio n. 91, presso l'Avv. BARONE Paolo che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. CASILLI Antonio, come da procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ALEMANNO Giuseppe, con domicilio eletto in Roma, p.le Clodio n. 18, presso l'Avv. RUBERTI Raffaella, rappresentato e difeso dall'Avv. TORRICELLI Valentino, come da procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché sul ricorso n. 27842/04 proposto da:
ALEMANNO Giuseppe, come sopra domiciliato e difeso;
- ricorrente incidentale -
contro
LEO GIOVANNI PASQUALE & FIGLI s.a.S., fallita;
- intimata -
per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce n. 485/03 depositata il 19 settembre 2003.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 7 ottobre 2009 dal Consigliere relatore Dott. ZANICHELLI Vittorio;
sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimenti di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6 maggio 1995 Alemanno Giuseppe ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Lecce il fallimento Leo Giovanni Pasquale & Figli s.a.s. (dichiarato con sentenza del 20 gennaio 1992) al fine di sentir pronunciare l'esclusione dell'appartamento da lui acquistato in data 8 luglio 1983 con atto trascritto in data 3 agosto 1983 dall'attivo del fallimento, esponendo che il curatore si era sostituito ai creditori istanti nella procedura di esecuzione immobiliare conseguente alla convalida dei sequestri conservativi ottenuti da cinque creditori e trascritti in data 11 luglio 1983; a sostegno della domanda ha evidenziato come dovesse ritenersi illegittimo il comportamento dei sequestranti che avevano iniziato il procedimento della conversione dei sequestri in pignoramento immobiliare pur avendo ricevuto in assegnazione l'importo dei loro crediti versato da altro soggetto in conversione del sequestro subito per gli stessi titoli sull'immobile di sua proprietà.
In esito al rigetto della domanda da parte del tribunale l'Alemanno ha proposto impugnazione che è stata accolta dalla Corte d'appello di Lecce che ha ritenuto opponibile al fallimento la cessione dell'immobile motivando la sua decisione sulla base della ritenuta differenza, quanto agli effetti sostanziali per i creditori intervenuti nell'esecuzione, tra sequestro e pignoramento nonché sull'inapplicabilità del disposto della L. Fall., art. 107, allorquando l'espropriazione pendente alla data di dichiarazione di fallimento riguardi un bene non di proprietà del fallito. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la curatela affidandosi a due motivi.
Resiste l'Alemanno e propone ricorso incidentale lamentando che la Corte d'appello non abbia rilevato l'inefficacia del pignoramento quale conseguenza del ricorso da parte del proprietario di altro immobile contestualmente sequestrato all'istituto della conversione mediante versamento della somma corrispondente alla pretesa dei creditori sequestranti che l'avevano incassata.
Il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti in quanto proposto avverso la stessa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale la curatela deduce violazione della L. Fall., artt. 51 e 107, per avere erroneamente la Corte d'appello ritenuto non sovrapponi bile la situazione di chi acquista un bene sottoposto a sequestro, come aveva fatto l'Alemanno, e quella di chi acquista un bene pignorato posto che, mentre il pignoramento giova al creditore pignorante e a quelli intervenuti nel procedimento di esecuzione rendendo privi di effetto nei confronti di tutti gli atti di alienazione (art. 2913 c.c.), solo nei confronti del creditore sequestrante si verifica l'inefficacia della successiva alienazione per cui l'avvenuto sequestro non poteva giovare ai creditori intervenuti nel fallimento dichiarato dopo la trascrizione dell'acquisto della proprietà dell'immobile sottoposto alla misura cautelare (art. 2906 c.c).
Il motivo non e fondato.
Il principio di diritto cui si è ispirato il giudice a quo e secondo il quale il vincolo di indisponibilità dei beni derivanti dal sequestro opera dal momento dell'attuazione del provvedimento cautelare in favore del sequestrante, ma solo dal momento della conversione del sequestro in pignoramento in favore dei creditori intervenuti nell'esecuzione è presente, anche se non senza contrasti, nella giurisprudenza della Corte (Cass. 26 agosto 1976 n. 3058; Cass. 1 marzo 1995 n. 2302; Cass. 5 agosto 1997, n. 7218. Contra Cass. 21 aprile 1990, n. 3348 e Cass. 21 aprile 1990, n. 3349).
A tale orientamento il Collegio intende dare continuità in considerazione dell'inequivoca formulazione letterale dell'art. 2906 c.c., che, a differenza del disposto dell'art. 2913 c.c., che in tema di pignoramento parifica, ai fini che qui interessano, la posizione del creditore pignorante a quella degli intervenuti nell'esecuzione, disegna un sistema c.d. "a porta chiusa" (Cassazione civ., 26 agosto 1976 n. 3058) nel senso che nel procedimento di sequestro non possono entrare altri creditori giovandosi delle stesse prerogative processuali (inopponibilità degli atti medio tempore trascritti) che spettano a colui che ha ottenuto la misura cautelare, se non dal momento in cui il sequestro si converte in pignoramento e limitatamente agli atti a tale evento posteriori; poiché tale conversione si verifica ipso iure ma unicamente nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva e solo da tale momento inizia il procedimento espropriativo e sempre che il sequestrante proceda agli adempimenti di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c., mentre per il sequestrante gli effetti del sequestro si saldano con quelli del pignoramento (Cassazione civ., 6 maggio 2004 n. 8615) per i creditori intervenuti è solo dalla data della conversione che si applica il disposto dell'art. 2913 c.c. e quindi si estende l'inopponibilità della trascrizione di atti pregiudizievoli effettuata anteriormente al loro intervento. Premesso che nella fattispecie la trascrizione dell'acquisto dell'immobile da parte dell'Alemanno è intervenuta dopo la trascrizione del sequestro conservativo ma prima della conversione della misura cautelare in pignoramento in esito alla sentenza del 1989 del Tribunale di Lecce e che il fallimento è stato dichiarato in data 20 gennaio 1992 e che quindi, in base alla ricostruzione interpretativa sopra esposta, la trascrizione della cessione dell'immobile sarebbe stata opponitele ai creditori eventualmente intervenuti nell'esecuzione singolare avviata dal sequestrante, la particolarità che impone un approfondimento è data dalla circostanza che nell'esecuzione è intervenuto il curatore del fallimento.
Poiché la L. Fall., art. 107, nel testo applicabile ratione temporis espressivo di una disciplina non sostanzialmente mutata quanto alla ratio e al fenomeno giuridico che si produce, dispone che "Se prima della dichiarazione di fallimento è stata iniziata da un creditore l'espropriazione di uno o più immobili del fallito, il curatore si sostituisce nella procedura al creditore istante ed è principio pacifico nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento da parte del curatore o un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione e che la conservazione degli effetti del procedimento, per quanto attiene all'opponibilità degli atti pregiudizievoli medio tempore intervenuti, permangono anche se il curatore opta per la richiesta di improeseguibilità della procedura pendente e l'inizio di una diversa forma di esecuzione (ex multis:
Cassazione civile, sez. 1^, 16 luglio 2005, n. 15103), il problema che si pone è quello di accertare se il curatore intervenga nella procedura sostituendosi al creditore procedente nel senso di subentrare nella stessa posizione processuale e quindi giovandosi delle prerogative che gli competono in tema di inopponibilità di atti pregiudizievoli o se la sua posizione, in relazione a tale aspetto, sia non diversa da quella di qualunque creditore intervenuto: nel primo caso, invero, l'atto pregiudizievole non opponibile al creditore sequestrante non sarebbe opponibile neppure al curatore e quindi alla massa dallo stesso rappresentata mentre, nel secondo caso, potrebbe giovarsi solo dell'inopponibilità degli atti trascritti dopo la conversione del sequestro in pignoramento. Secondo la giurisprudenza della Corte la L. Fall., art. 107, quando dispone che il curatore si sostituisce al creditore istante nella espropriazione immobiliare che sia in corso al momento della dichiarazione del fallimento e che non sia ancora pervenuta alla fase di distribuzione del prezzo, va interpretato, in relazione al divieto di azioni esecutive individuali di cui al precedente art. 51 della stessa legge, nel senso che la disposizione sancisce inderogabilmente la perdita, da patte del creditore istante, del potere d'impulso della procedura da lui iniziata ed il correlativo acquisto del potere stesso da parte del curatore, perdita ed acquisto che si verificano come conseguenza automatica e necessaria della dichiarazione di fallimento.
Il punto risulta costantemente affermato, da epoca risalente, nella giurisprudenza di questa Corte la quale ravvisa il fondamento del princì pio nell'incontestabile opportunità di utilizzare le attività processuali complesse e dispendiose già poste in essere per l'instaurazione della procedura esecutiva individuale e risparmiare tempo (Cass. 2 marzo 1966, n. 618; Cass. 26 novembre 1971, n. 3444; Cass. 10 novembre 1980, n. 6020; Cass. ma 9 febbraio 1981 n. 784; Cass. sez. un. 2 marzo 1996 n. 618 e Sez. 1^ 29 maggio 1997 n. 4743).
In altre parole, la L. Fall., art. 107, stando alla sua formula ed alla sua ratio e ponendo la norma in correlazione al precedente art. 51, sancisce una "sostituzione", del curatore istante, "ope iuris" al creditore individuale, e non subordinata all'intervento del primo nella procedura iniziata dal secondo - intervento cui la norma non fa cenno alcuno - ne' tanto meno ad un provvedimento di sostituzione da parte del giudice dell'esecuzione; rappresentando, invece, quell'intervento - del tutto eventuale - solo la condizione perché il curatore, ove l'ufficio fallimentare ritenga conveniente utilizzare l'attività processuale già svolta, continui la procedura in corso (e in tale possibilità sta appunto l'eccezione, che l'art. 107 porta al divieto sancito dall'art. 51), ma non escludendo (tale facoltà di prosecuzione) che il curatore possa, ove lo ritenga più opportuno, manifestare, anche senza intervenire nella procedura in corso ma con il semplice fatto che la attua, la preferenza per altre forme di esecuzione quale ad esempio quella dinanzi agli organi fallimentari (in tali termini, in particolare, Cassazione civile, sez. 1^, 15 aprile 1999, n. 3729).
Il fenomeno della sostituzione del curatore al creditore procedente deve tuttavia essere inteso, come ricordato, come sostituzione nel potere di impulso della procedura esecutiva che viene perduto dal secondo in virtù del disposto della L. Fall., art. 51, che sancisce l'improcedibilità o l'improseguibilità delle azioni esecutive individuali, ed acquisito dal primo come manifestazione del più generale potere di amministrazione e quindi anche di disposizione dei beni del fallito di cui alla L. Fall., art. 311, e giustificato con l'opportunità di non disperdere l'attività processuale già compiuta. Ma se la sostituzione in tal senso intesa, che meglio potrebbe essere qualificata come subentro nel processo, come evidenziato da parte della dottrina, consente al curatore di giovarsi degli effetti sostanziali e processuali provocati dall'apertura del procedimento esecutivo per tutti i creditori non comporta, per contro, che il fenomeno sia qualificabile in termini di vera e propria sostituzione processuale (art. 81 c.p.c.) e che quindi il curatore agisca "come se" avesse proseguito nell'azione il creditore istante e quindi anche sostituendosi in posizioni giuridiche processuali strettamente personali ma solo che alla perdita della legittimazione di un soggetto fa riscontro il contestuale acquisto di un'autonoma legittimazione alla stessa azione da parte di un diverso soggetto. In altri termini, il subentro del curatore comporta la sua legittimazione alla (prosecuzione della) azione in virtù dei poteri che gli competono quale organo della procedura fallimentare e che non sono derivati da quelli dell'originario procedente così che se per un verso non di nuovo procedimento esecutivo si tratta ma di prosecuzione di quello precedente per un altro si verifica l'attribuzione dei poteri di impulso ad un soggetto in posizione processuale del tutto autonoma che tuttavia si giova di eventuali ragioni di inopponibilità della trascrizione di atti pregiudizievoli sancite dalla legge in favore dei partecipanti all'esecuzione. Poiché tuttavia solo nei confronti del creditore sequestrante l'art. 2906 c.c., prevede l'inopponibilità degli atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata mentre tale inopponibilità per tutti i creditori anche intervenuti è sancita dall'art. 2913 c.c., solo quale conseguenza del pignoramento ne consegue che nel caso in cui quest'ultimo sia intervenuto, quale effetto della convalida del sequestro, solo dopo la trascrizione dell'atto che ha comportato la fuoruscita del bene dal patrimonio del fallito, il trasferimento del bene è opponibile a tutti i creditori intervenuti e quindi anche al curatore che intenda succedere nell'esecuzione.
Dalla ritenuta infondatezza del primo motivo, che costituisce autonoma ratio decidendi dell'impugnata sentenza, deriva la carenza di interesse del ricorrente in ordine al secondo motivo con cui si deduce violazione dell'art. 2906 c.c., L. Fall., artt. 51 e 107, per avere la Corte d'appello ritenuto fondata la domanda anche sotto il profilo dell'inammissibilità del subentro del curatore nel procedimento di espropriazione immobiliare pendente alla data di dichiarazione del fallimento in base al rilievo che il richiamato art. 107 fa riferimento testualmente alle espropriazioni sugli immobili del fallito e tale non sarebbe stato quello in questione in quanto acquistato prima del fallimento da patte dell'Alemanno, e quindi l'assorbimento del medesimo.
Il ricorso principale deve dunque essere rigettato e ciò comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La novità della questione trattata induce alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e il ricorso incidentale; compensa le spese. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2009