Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24056 - pubb. 11/01/2020

La sussistenza dello stato di insolvenza può essere desunta anche dalle risultanze non contestate dello stato passivo

Cassazione civile, sez. I, 06 Marzo 1996, n. 1771. Pres. Borruso. Est. Proto.


IVA - Opposizione - Carattere officioso del giudizio - Poteri del giudice - Accertamento dello stato di insolvenza - Risultanze dello stato passivo - Utilizzabilità



Nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento, il giudice, dato il carattere officioso del giudizio, ha il potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, anche in base agli atti del fascicolo fallimentare, e l'accertamento relativo può essere fondato anche su fatti diversi da quelli considerati al momento dell'apertura della procedura concorsuale, purché essi (anche se conosciuti successivamente) siano riferibili ad un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento. Pertanto, la sussistenza dello stato di insolvenza può essere correttamente desunta anche dalle risultanze non contestate dello stato passivo, perché, se questo è (normalmente) formato da crediti che risalgono ad un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento, esso è suscettibile di essere considerato come elemento idoneo a manifestare lo stato di insolvenza. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Renato BORRUSO Presidente

" Rosario DE MUSIS Consigliere

" Vincenzo PROTO Rel. "

" Mario CICALA "

" Giuseppe SALMÈ "

ha pronunciato la seguente

 

Fatto

Con sentenza depositata il primo luglio 1986 il tribunale di Genova, accogliendo l'istanza della Banca Popolare di Novara in data 8 maggio 1986, dichiarò il fallimento della società "S. Elena s.a.s. di Edoardo C. & C" e quello personale di C. Edoardo Camillo, quale socio accomandatario della stessa società. Il sig. C., in proprio e quale accomandatario della società S. Elena, propose opposizione, deducendo, fra l'altro, la non assoggettabilità a fallimento della S. Elena, per non avere questa mai svolto attività di impresa commerciale, ne' assunto obbligazioni di carattere commerciale. Sostenne, inoltre, che per i creditori vi erano adeguate garanzie patrimoniali, rappresentate dall'appartamento sito in Genova via Ceccardi, e che la situazione di conflitto di interessi tra società e soci, nella quale erano state stipulate le fideiussioni che avevano dato causa al credito posto a sostegno della istanza di fallimento, aveva determinato la invalidità delle fideiussioni stesse.

Si costituirono la curatela fallimentare e la Banca Popolare di Novara, resistendo alla domanda.

Il Tribunale, con sentenza 7 aprile 1989, respinse l'opposizione. Il C. impugnò la pronuncia, insistendo (per quanto rileva ancora in questa sede) sul conflitto di interessi tra società e soci in relazione alle fideiussioni rilasciate alla Banca Popolare di Novara; sulla non assoggettabilità a fallimento della società, in quanto non esercente attività commerciale; nonché, infine, sulla insussistenza dello stato di insolvenza della società fallita. Costituitosi il contraddittorio, con sentenza 7 dicembre 1991 la corte di appello di Genova respinse la impugnazione, considerando:

- quanto alla dedotta inapplicabilità della procedura fallimentare per il mancato esercizio di attività commerciale, che il requisito della effettività dell'esercizio di tale attività non era richiesto per le società;

- quanto al contestato presupposto dello stato di insolvenza, che il credito della banca, creditrice istante - indipendentemente dalla sua sussistenza o dalla sua insussistenza - era ininfluente ai fini della valutazione dello stato di decozione, data la situazione di generale dissesto della società fallita, emergente dalle risultanze processuali;

- sulle fideiussioni prestate dalla S. Elena nell'interesse della Fast Ferries a favore della Banca Popolare di Novara, che - anche prescindendo dalla irrilevanza di questa questione, alla stregua della precedente, assorbente considerazione già svolta in relazione allo stato di insolvenza della società fallita - il conflitto di interessi denunciato era insussistente, perché la fideiussione era stata sottoscritta da tutti i soci e la concessione di fideiussioni era comunque compresa nell'oggetto sociale.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il sig. Edoardo C., in proprio e nella qualità di socio accomandatario della società S. Elena s.a.s. di Edoardo C. & C. Hanno resistito con distinti controricorsi la curatela fallimentare e la Banca Popolare di Novara. Il ricorrente ha depositato memorie.

 

DIRITTO

1. Col primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 l. fall. nonché carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Deduce che - applicando alla fattispecie il principio secondo cui le società costituite conformemente ai capi 3 , 4 , 5 6 e 7 del libro 5 c. civ. e aventi oggetto commerciale sono soggette a fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'attività commerciale - la corte di merito non avrebbe tenuto conto che nello scopo societario della S. Elena non figurava l'attività commerciale;

che non era ipotizzabile lo svolgimento di impresa commerciale rispetto all'appartamento appartenente, come unica proprietà, alla società, e che la debitoria non corrispondeva ad alcun tipo di attività commerciale.

Il motivo non ha pregio.

La sentenza impugnata, per stabilire che ricorreva nella specie il presupposto soggettivo per la dichiarazione di fallimento, ha sottolineato, anzitutto, che il requisito della effettività dell'esercizio di un'attività avente le caratteristiche di cui all'art. 2082 c.c., ai fini della qualificazione soggettiva di imprenditore (non sostituibile da manifestazioni o documentazioni di ordine formale non rispondenti alla realtà), non era invocabile nella fattispecie, nella quale il soggetto coinvolto non era un imprenditore individuale, ma una società. Ha, poi, escluso che la società fallita potesse essere annoverata tra le c.d. società civili costituite in forma commerciale, in quanto - indipendentemente dai positivi accertamenti relativi allo svolgimento di un'attività di impresa già compiuti dal tribunale - l'oggetto principale della S. Elena era costituito, secondo lo statuto sociale, dall'acquisto e dalla vendita di immobili, attività rientrante nell'ambito di quelle considerate dall'art. 2195 c.c. come imprese commerciali; e questo rilievo, secondo la Corte, alla stregua del principio già richiamato circa la non necessità della effettività dell'esercizio dell'attività commerciale per le società, rendeva superfluo accertare lo svolgimento in concreto, da parte della società debitrice, di attività di gestione immobiliare con particolare riferimento all'immobile sito in Genova via Ceccardi. In questo quadro le censure del ricorrente si rivelano inconsistenti, perché o non colgono pienamente la ratio decidendi o propongono un tema nuovo (inesistenza "di una debitoria di natura commerciale") e, correlativamente, un nuovo tema di indagine, inammissibile in sede di legittimità.

2. Col secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 l. fall. e contraddittorietà di motivazione. Il ricorrente deduce che la corte di merito, nel valutare lo stato di insolvenza della società, avrebbe dovuto necessariamente considerare se l'unico credito posto a fondamento della istanza di fallimento - quello azionato dalla Banca Popolare di Novara - era valido, liquido ed esigibile e sussisteva, conseguentemente, l'obbligo della società S. Elena, di pagarlo, dovendo tale accertamento essere compiuto con riferimento al momento della dichiarazione di fallimento. La corte di merito avrebbe pertanto errato nel ritenere assorbita la questione della validità della fideiussione prospettata come motivo di appello. La censura non ha consistenza.

La sentenza impugnata ha stabilito che esisteva lo stato di dissesto della società fallita, rilevando che - anche indipendentemente dalla valutazione del credito fatto valere della Banca Popolare di Novara, contestato dall'opponente, ma ritenuto, comunque, esistente, valido ed opponibile dalla corte di merito - esso emergeva con evidenza dalla verificazione dello stato passivo della società, essendo questo già, di per sè, sufficientemente indicativo di uno stato di decozione irreversibile, data l'entità dei crediti ammessi in privilegio (per lire 169.671.353) e in chirografo (per oltre 5. 382.000.000) e avuto riguardo all'unico cespite disponibile (già venduto per lire 526.000.000); sicché - ha concluso la Corte - soltanto in assenza di altre manifestazioni sintomatiche di insolvenza, la contestazione del credito posto a fondamento della istanza di fallimento avrebbe potuto influire sulla legittimità della dichiarazione di fallimento.

Queste affermazioni resistono alle censure del ricorrente. È principio acquisito che la dichiarazione di fallimento costituisce materia sottratta alla disponibilità delle parti e, secondo un orientamento giurisprudenziale pacifico, il giudice, dato il carattere officioso del giudizio di opposizione, ha, in questo procedimento il potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, anche in base agli atti del fascicolo fallimentare.

Egualmente pacifico è che l'accertamento relativo può essere fondato anche su fatti diversi da quelli considerati al momento dell'apertura della procedura concorsuale, purché essi (anche se conosciuti successivamente) siano riferibili ad un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Pertanto, la sussistenza dello stato di insolvenza può essere correttamente desunta anche dalle risultanze (come nella specie) non contestate dello stato passivo, perché, se questo è (normalmente) formato da crediti che risalgono ad un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento, esso è suscettibile di essere considerato come elemento idoneo a manifestare lo stato di insolvenza.

3. Col terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1394 c.c. e carenza di motivazione. Premesso che il credito vantato dalla Banca Popolare di Novara traeva origine da due fideiussioni che la società S. Elena e i suoi due soci (sig.ri Edoardo e Vittorio C.) avevano rilasciato alla banca a garanzia e nell'interesse della esposizione debitoria della s.r.l. Fast Ferries (poi dichiarata fallita), costituita tra i medesimi soci della prima, il ricorrente deduce che il conflitto di interessi, che avrebbe dovuto portare a riconoscere la invalidità della fideiussione prestata, derivava (contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di merito che aveva risolto la questione con riferimento al rapporto tra la società e i soci) dal fatto che l'amministratore di una società aveva prestato fideiussione a favore di altra società, nella quale egli rivestiva la stessa carica, così esponendo a pericolo di grave pregiudizio il patrimonio della Società S. Elena, ad esclusivo vantaggio della Fast Ferries che aveva ottenuto il credito della banca garantita.

La censura è inammissibile, perché, introducendo in questa sede il tema dei rapporti tra società S. Elena e società Fast Ferries, prospetta un profilo, di cui non si è mai discusso nelle precedenti fasi del giudizio. Nell'atto di appello il C. si era, infatti, limitato a dedurre, in relazione alle fideiussioni rilasciate alla B.N.L., "il conflitto di interessi tra rappresentante (soci della S. Elena) e rappresentata (società S. Elena)", e aveva censurato l'argomentazione (la sottoscrizione delle fideiussioni da parte di tutti i soci) in base alla quale era stata esclusa l'esistenza del conflitto stesso, lamentando che il Tribunale aveva trascurato la distinzione tra società, quale centro di interessi dotato di propria autonomia e di propria capacità processuale, e quello dei soci, portatori di un diverso interesse, oggetto di autonoma tutela giuridica.

4. Col quarto motivo si denuncia la illegittimità costituzionale dell'art. 147 l. fall. nella parte in cui, pur dichiarando che nella società con soci a responsabilità illimitata il fallimento sociale produce automaticamente il fallimento dei soci, nulla la norma dispone allorché il fallimento sociale si chiude o sia revocato, creando il monstrum della prosecuzione del fallimento del socio anche nel caso in cui il fallimento sociale sia chiuso o revocato, in contrasto con l'art. 3 e 24 della costituzione.

La questione proposta, alla stregua delle considerazioni svolte con riferimento ai primi tre motivi del ricorso, è, evidentemente, ininfluente ai fini della soluzione della controversia in esame. In ogni caso essa sarebbe, comunque, non rilevante, non conseguendo dalla soluzione stessa la revoca, in questa sede, della dichiarazione di fallimento pronunziata a carico della società S. Elena.

5. In conclusione, il primo ed il secondo motivo sono infondati, mentre sono inammissibili il terzo e il quarto motivo. Il ricorso deve essere, perciò, rigettato.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessive lire 2.281.350, di cui lire 2.000.000 per onorari a favore della curatela fallimentare e lire 1.743.350 di cui lire 1.500.000 per onorari a favore della Banca Popolare di Novara.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative a questa fase, liquidate in complessive lire 2.281.350, di cui lire 2.000.000 per onorari a favore della curatela fallimentare e lire 1.743.350, di cui lire 1.500.000 per onorari a favore della Banca Popolare di Novara. Così deciso il 23 ottobre 1995, in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 MARZO 1996