Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23566 - pubb. 07/05/2020

Compravendita stipulata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento

Cassazione civile, sez. I, 02 Ottobre 2019, n. 24602. Pres. Genovese. Est. Federico.


Compravendita immobiliare stipulata dal fallito dopo il fallimento – Inefficacia ex art. 44 L.F. – Fondamento – Buona fede dei terzi acquirenti – Irrilevanza



Nella compravendita stipulata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, l'inefficacia dell'atto ex art. 44 L.F. è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del medesimo, con effetti "erga omnes", non essendo impedita l'opponibilità dell'atto ai terzi di buona fede, dalla mancata o ritardata trascrizione della sentenza di fallimento. (massima ufficiale)


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