Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2350 - pubb. 07/09/2010

Concordato fallimentare ed incapienza attestata nell'ambito di precedente concordato preventivo

Tribunale La Spezia, 07 Luglio 2010. Est. Bellè.


Concordato fallimentare – Pagamento non integrale di crediti privilegiati – Incapienza della liquidazione fallimentare attestata dal commissario giudiziale di precedente concordato preventivo – Nomina del professionista di cui all'articolo 124, comma 3, l.f. – Non necessità.



Ove la proposta di concordato fallimentare preveda il pagamento non integrale di crediti privilegiati (nel caso di specie di un solo credito dell'Agenzia delle Entrate), potrà non farsi luogo alla nomina di un professionista che provveda alla redazione della relazione di cui all'articolo 124, comma 3, legge fallimentare, se l'incapienza dei beni per i creditori privilegiati in caso di liquidazione fallimentare sia attestata dalla relazione del commissario giudiziale nominato nell'ambito della procedura di concordato preventivo che ha preceduto il fallimento e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), legge fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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