Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20374 - pubb. 11/01/2018

Ammissione con riserva di produzione dei documenti giustificativi del credito

Cassazione civile, sez. I, 04 Luglio 2012, n. 11143. Est. Mercolino.


Ammissione con riserva - Riserva di produzione dei documenti giustificativi del credito - Atipicità - Esclusione - Conseguenze - Opposizione allo stato passivo - Ai fini di eliminazione o scioglimento della riserva - Necessità - Fattispecie relativa a credito professionale ammesso con riserva di produzione della fattura opinata



In tema di ammissione con riserva al passivo fallimentare, la riserva di produzione dei documenti giustificativi del credito, a prescindere dall'effettiva pertinenza dei documenti richiesti, non configura una riserva atipica, sicché il creditore non è dispensato dall'onere di proporre l'opposizione allo stato passivo, unico mezzo per ottenere l'eliminazione o lo scioglimento della riserva. (Principio affermato in fattispecie relativa a un credito professionale ammesso con riserva di produzione della fattura vistata dal Consiglio dell'Ordine). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato - Presidente -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

Sentenza

 

Svolgimento del processo

1. - Con decreto del 16 ottobre 2000, il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi ha rigettato il reclamo proposto dall'ing. R.C. avverso il decreto con cui il Giudice delegato al fallimento della T. Sud S.r.l. aveva dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione del credito di Lire 368.928.803, oltre contributo di previdenza ed IVA, fatto valere dal reclamante a titolo di compenso per prestazioni professionali rese in favore della società fallita, ed ammesso al passivo in via privilegiata con riserva della produzione della fattura vistata dal Consiglio dell'Ordine professionale.

Premesso che la riserva non aveva carattere atipico, ma era riconducibile al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 95, avendo ad oggetto la produzione dei documenti giustificativi del credito, il Tribunale ha affermato che, per ottenerne lo scioglimento, il reclamante avrebbe dovuto proporre opposizione allo stato passivo, escludendo comunque che, ai fini della prova del credito, fosse sufficiente la produzione della parcella corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine, dal momento che solo la fattura, in quanto rilasciata all'atto del pagamento, avrebbe potuto attestare l'avvenuta esecuzione della prestazione professionale.

2. - Avverso il predetto decreto il R. propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva.

 

Motivi della decisione

1. - Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 95 e 98 della legge fall., degli artt. 2233 e 2697 cod. civ., dell'art. 636 cod. proc. civ. e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 6 e 21, nonchè l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto che, ai fini dell'ammissione del credito, egli fosse tenuto a proporre opposizione allo stato passivo, in quanto il credito era stato ammesso con riserva.

Premesso di non aver formulato istanza di scioglimento della riserva, ma solo di liquidazione del credito, avendo ritenuto che lo stesso fosse stato ammesso incondizionatamente, sostiene che la riserva formulata nel provvedimento di ammissione aveva carattere atipico, non essendo stata prescritta la produzione di documenti giustificativi del credito, ma l'adempimento di un terzo. Tale adempimento, peraltro, non corrispondeva ad alcun modello legale, non rientrando tra le competenze del Consiglio dell'Ordine l'apposizione del visto sulle fatture emesse dai professionisti, e non costituendo queste ultime prova del credito, in quanto il loro rilascio è subordinato all'effettivo incasso del compenso.

1.1. - Il ricorso è infondato.

Come precisa lo stesso ricorrente, l'istanza di ammissione al passivo è stata avanzata in una procedura fallimentare apertasi nel 1995, e ad essa trova pertanto applicazione l'art. 95 della legge fall., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il quale prevedeva, al secondo comma, l'ammissione con riserva dei crediti condizionali e di quelli per i quali non fossero ancora stati presentati i documenti giustificativi.

Nella giurisprudenza di legittimità, costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui l'ammissione di un credito al passivo fallimentare con riserva della produzione dei documenti giustificativi non dispensa il creditore dall'onere di proporre opposizione allo stato passivo, la quale costituisce l'unico mezzo per ottenere lo scioglimento o l'eliminazione della riserva, non essendo sufficiente a tal fine il mero deposito dei documenti nella cancelleria del giudice delegato o rinvio degli stessi al curatore, successivamente all'emissione del decreto di esecutorietà dello stato passivo, poichè ciò comporterebbe l'elusione del controllo degli altri creditori e quindi dell'onere, incombente all'istante, di fornire la prova del proprio credito in contraddittorio (cfr. Cass., Sez. 1, 19 giugno 2008, n. 16657; 25 agosto 2004, n. 16859; 16 aprile 2003. n. 6010).

L'ammissione con riserva opera infatti esclusivamente come una sorta di prenotazione, in vista degli accantonamenti da disporre nell'ambito di eventuali ripartizioni parziali dell'attivo realizzato, a favore del creditore che non disponga del titolo giustificativo del credito, ma ritenga poterselo procurare nel corso della procedura; essa non esclude tuttavia l'esigenza del controllo da parte del giudice in ordine alla regolarità della documentazione prodotta ed alla sua idoneità a fornire la prova del credito insinuato al passivo, controllo che deve necessariamente svolgersi in contraddittorio tra le parti, in ossequio al principio di concorsuali cui è improntata l'intera disciplina del fallimento ed alla natura giurisdizionale comunemente riconosciuta al procedimento di verifica dei crediti. L'ammissione con riserva non permette dunque al creditore di sottrarsi a tale controllo mediante la semplice produzione della documentazione richiesta, ma rende possibile la prosecuzione del procedimento di verifica anche dopo l'emissione del decreto di cui all'art. 97, comma 1, della legge fall., attraverso la proposizione dell'opposizione, la quale tiene in vita il rapporto processuale d'insinuazione, consentendone la conclusione nonostante l'emissione del predetto decreto. L'opposizione è pertanto necessaria non solo quando il creditore intenda contestare la riserva apposta dal giudice, ma anche quando intenda adempiere alla stessa, mediante il deposito della documentazione integrativa richiesta, in tal senso deponendo d'altronde l'ampia formulazione dell'art. 98 della legge fall., il quale, nell'attribuire la relativa legittimazione ai creditori esclusi o ammessi con riserva, non introduce alcuna distinzione con riguardo alla causa giustificativa della riserva.

E' pur vero che, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, l'opposizione allo stato passivo non è necessaria quando l'ammissione con riserva riguardi fattispecie diverse da quelle contemplate dall'art. 95, comma 2, cit.. la cui indicazione, avente carattere tassativo, non lascia spazio ad interventi additivi per equipollenza, con la conseguenza che le riserve diverse da quelle espressamente previste si hanno per non apposte, e l'ammissione del credito deve considerarsi pura e semplice (cir. Cass., Sez. 1, 20 febbraio 2004. n. 3397; 19 novembre 2003. n. 17526; 2 giugno 2000, n. 7329). Ma atipica dev'essere considerata la riserva che risulti dichiaratamente estranea alle indicate fattispecie legali, non anche quella che, pur richiamandosi ad una delle predette fattispecie, sia considerata dal creditore priva dei presupposti di fatto che la giustifichino. Se, infatti, l'opposizione e necessaria per la mera produzione dei documenti indicati nel provvedimento di ammissione con riserva, a maggior ragione essa deve ritenersi necessaria quando il creditore intenda sostenere che la prova del credito non esige la produzione documentale infondatamente richiesta.

Non merita pertanto consenso la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui la necessità dell'opposizione allo stato passivo sarebbe esclusa, nella specie, dal tipo di documento richiesto dal Giudice delegato a giustificazione del credito o dalla subordinazione dell'ammissione di quest'ultimo all'intervento del Consiglio dell'Ordine professionale: la circostanza che il predetto documento non corrispondesse ad alcun modello legale o implicasse un adempimento non previsto da alcuna disposizione di legge non può considerarsi infatti sufficiente a rendere la fattispecie estranea alla previsione dell'art. 95, comma 2, cit., in quanto la riserva, trovando fondamento nella mancata produzione di un documento ritenuto idoneo a comprovare l'esistenza del credito, imponeva al creditore di contestarne l'apposizione, mediante lo strumento di cui all'art. 98 della legge fall.

2. - Il mancato svolgimento di attività processuale da parte del fallimento esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 31 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012.