Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19434 - pubb. 11/01/2018

Richiesta di integrazione successiva al deposito del progetto di stato passivo da parte del curatore

Cassazione civile, sez. I, 15 Luglio 2011, n. 15702. Est. Didone.


Stato passivo - Domanda - Indicazione delle ragioni della prelazione - Necessità - Richiesta successiva al deposito del progetto di stato passivo da parte del curatore - Inammissibilità - Fondamento - Validità come insinuazione tardiva - Esclusione



In tema di accertamento del passivo, la domanda di insinuazione presentata senza specifica richiesta del privilegio , non può essere integrata mediante ulteriore atto successivo al deposito, da parte del curatore, dello stato passivo ex art. 95, secondo comma, legge fall., configurando tale richiesta, in fattispecie regolata dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, una "mutatio" e non una "emendatio libelli" e derivandone, nella fase sommaria e per la perentorietà dei termini ivi previsti, la considerazione del credito stesso come chirografo; la non sanabilità dell'omissione (o dell'assoluta incertezza) delle ragioni della prelazione implica altresì, da un lato, che lo stesso credito - con la richiesta del privilegio e senza un ritiro della domanda tempestiva - non possa essere insinuato in via tardiva e, dall'altro, il rigetto dell'opposizione allo stato passivo. (massima ufficiale)


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