Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18428 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Como, 11 Ottobre 2017. .


Contratto di mutuo – Usura – Rilevanza interessi moratori – Art. 1815 co. 2 – Non comunicabilità del vizio del tasso di mora al tasso corrispettivo – Nullità della clausola del tasso di mora



In caso di usurarietà degli interessi moratori, l’applicazione dell’art. 1815 co. 2 c.c. non comporta la gratuità del finanziamento ma unicamente la pronuncia di nullità della clausola relativa agli interessi moratori ex art. 1419 c.c. (Nel caso di specie, dove il superamento del tasso soglia riguardava solo il tasso di mora, il Giudice ha limitato la pronuncia di nullità alla clausola relativa agli interessi moratori, disponendo la restituzione al mutuatario dei soli interessi moratori usurari effettivamente corrisposti e non dovuti, non potendo accogliersi la tesi della “comunicabilità” del vizio del tasso di mora al tasso corrispettivo). (Leotta Eleonora) (riproduzione riservata)