Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17840 - pubb. 01/07/2010
Ricorso per cassazione del decreto che respinge il reclamo del creditore e rende esecutivo il riparto parziale nella parte in cui prevede accantonamenti
Cassazione civile, sez. I, 28 Giugno 2002, n. 9490. Est. Nappi.
Provvedimento del tribunale sul reclamo ex art. 26 legge fall. avverso decreto del giudice delegato di esecutività di piano di riparto parziale - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Limiti
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto ex art. 26 legge fall., con il quale il tribunale respinge il reclamo del creditore ammesso al passivo avverso il decreto con cui il giudice delegato rende esecutivo il piano di riparto parziale, nella parte in cui prevede accantonamenti ai sensi dell'art. 113, n. 4, legge fall., in quanto trattasi di provvedimento privo, in tale parte, dei caratteri della decisorietà e definitività, perché le somme accantonate non vengono attribuite ad alcun creditore, ma soltanto trattenute in attesa della definitiva decisione sulla loro effettiva destinazione; è ammissibile, invece, il ricorso ex art. 111 Cost. del creditore ammesso, avverso lo stesso decreto, nella parte relativa alle spese da pagare in prededuzione a norma dell'art. 111, n. 1, legge fall., trattandosi, per tal verso, di provvedimento a carattere decisorio, in quanto, riconoscendo la prededucibilità delle spese, incide sulla pretesa dei creditori ammessi riducendo l'entità delle somme ad essi attribuibili. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Ricorso per cassazione e spese in prededuzione
- ∙ Ricorso per cassazione e accantonamento di somme
- ∙
Ricorso per Cassazione
In genere - ∙ Approvazione del piano di riparto
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