Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17555 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Roma, 19 Giugno 2017. .


Contrattazione immobiliare – Preliminare di preliminare – Inadempimento – Responsabilità precontrattuale – Effetti



La violazione di un accordo stipulato per il tramite di un mediatore immobiliare (c.d. preliminare di preliminare) si traduce in una condotta contraria ai principi di corretta esecuzione di un vincolo obbligatorio che incide sull’intero assetto di interessi sotteso a detta fase non potendo più il promittente venditore vedere realizzato l’interesse al trasferimento oneroso dell’immobile con conseguente gravità dell’inadempimento stesso ex artt. 1453 e 1455 c.c. e determinando l’insorgere della conseguente responsabilità da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale. La responsabilità precontrattuale prevista dall'art. 1337 c.c., coprendo nei limiti del cd. interesse negativo tutte le conseguenze immediate e dirette della violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nella fase preparatoria del contratto, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2056 c.c., circoscrive il pregiudizio risarcibile al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto (tra cui la provvigione che la parte non inadempiente ha dovuto pagare al mediatore), sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)