Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16800 - pubb. 28/02/2017

Procedimento per la dichiarazione di fallimento: insussistenza del diritto del debitore di differire la trattazione

Cassazione civile, sez. I, 10 Agosto 2016, n. 16950. Est. Rosa Maria Di Virgilio.


Fallimento – Procedimento per la dichiarazione di fallimento – Convocazione del debitore – Istanza di differimento per la proposta di concordato preventivo – Diritto al differimento – Non sussiste – Diniego del differimento – Violazione del diritto di difesa – Esclusione



In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non sussiste un diritto del debitore ad ottenere il differimento della trattazione per consentire il ricorso a procedure concorsuali alternative, né il relativo diniego da parete del giudice configura una violazione del diritto di difesa, in quanto tali iniziative sono riconducibili all’autonomia privata, il cui esercizio deve essere oggetto di bilanciamento, ad opera del giudice, con le esigenze di tutela degli interessi pubblicistici al cui soddisfacimento la procedura fallimentare è tuttora finalizzata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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