Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16613 - pubb. 31/01/2017

Contratto con effetti protettivi e responsabilità verso terzi da certificazioni o attestazioni inesatte

Tribunale Avezzano, 02 Gennaio 2017. Est. Lupia.


Contratto con effetti protettivi nei confronti dei terzi - Responsabilità da status - Responsabilità verso terzi da certificazioni o attestazioni inesatte - Presupposti - Certificazione energetica erronea



Trova applicazione all’interno del nostro ordinamento giuridico la figura dei contratti con effetti protettivi nei confronti dei terzi, al cui interno vanno annoverate le fattispecie di c.d. responsabilità da status.
Ed infatti in esse si può rinvenire quell’interesse particolare del terzo, non equiparabile a quello dei restanti consociati, ma in vario modo correlato con quello del soggetto professionista e con quello del terzo che con questi ha raggiunto l’accordo e che ha diritto alla prestazione.
E’ infatti quel particolare legame che vale da un lato a differenziare la posizione del “terzo”, rendendolo meritevole di protezione, e dall’altro a delimitare l’area della responsabilità del professionista, escludendo che questi sia chiamato a rispondere in chiave contrattuale nei confronti di chiunque possa subire un danno eziologicamente riferibile alla propria condotta.
La figura dei contratti con effetti protettivi dunque definisce ed al contempo limita la posizione del professionista per le informazioni attestate.
Per esse questi risponde a titolo contrattuale solo verso quei soggetti che siano legati in modo peculiare alla propria controparte.
Da ciò due corollari.
Il primo costituito dalla circostanza che tale responsabilità verso terzi postula sempre l’esistenza di un rapporto contrattuale o da contatto sociale con un determinato soggetto. Essa dunque non è predicabile nei confronti di chi svolga una certa attività di informazione senza esservi contrattualmente tenuto nei confronti di qualcuno.
Il secondo costituito dalla circostanza che le classi di terzi protetti debbono essere identificabili ex ante e dunque già sulla scorta del peculiare contenuto del contratto stipulato fra le parti, seppure solo in astratto e , quindi, secondo un criterio di normalità (l’allievo nel certificato di idoneità rilasciato dalla scuola al maestro di scii, l’acquirente nella relazione ipocatastale rilasciata dal notaio al venditore, etc).
E’ dunque responsabile verso il compratore per inadempimento contrattuale l’ingegnere che rilasci al venditore un certificato energetico relativo ad un immobile, che successivamente si riveli erroneo. (Francesco Lupia) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Francesco Lupia – Magistrato Ordinario del Tribunale di Avezzano


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