Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16311 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Verona, 09 Novembre 2016. .


Violazione dei doveri di cui all’art. 88 c.p.c. nel riportare al giudice la giurisprudenza in maniera incompleta e fuorviante – Condotta della parte che nei propri scritti riporti della giurisprudenza in maniera incompleta e fuorviante – Violazione del dovere di lealtà e probità – Sussistenza – Conseguenze in punto di spese



Deve ritenersi contrario al dovere di lealtà e probità, e come tale giustifica la compensazione delle spese tra le parti, il comportamento processuale della parte consistito nel riportare in maniera incompleta i passi salienti di decisioni in punto di competenza per materia di altro organo di giustizia, al fine evidente di prospettarle come a sé favorevoli e quindi di fuorviare il giudicante sul punto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)