Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1226 - pubb. 17/05/2008

Reato di bancarotta e mutatio legis

Cassazione penale, 21 Novembre 2007, n. 43076. Est. Fumo.


Fallimento – Reato di bancarotta – Mutatio legis nel corso del procedimento – Disciplina transitoria di cui all’art. 150 d. lgs. n. 5/06 – Rilevanza processuale – Ultrattività dello status di imprenditore fallibile – Esclusione.



Poiché la sentenza dichiarativa di fallimento è elemento costitutivo del delitto di bancarotta, non vi è dubbio che la mutatio legis in ordine alla fallibilità dell’imputato si rifletta sulla sussistenza stessa del reato in questione. Pertanto, se, per scelta del legislatore, l’elemento costitutivo di un reato cambia configurazione del corso del giudizio penale, non vi è dubbio che di tale novum debba tener conto il giudice, in qualsiasi stato o grado si trovi il procedimento. Pertanto, se da un lato la norma transitoria di cui all’art. 150 d. lgs. n. 5/06 regola dal punto di vista procedurale le procedure concorsuali pendenti al momento della entrata in vigore, dall’altro, nel silenzio della legge, non rende ultrattivo lo status di imprenditore “fallibile” in base alle norme previgenti e non impedisce quindi al giudice di applicare l’art. 2 cod. pen. , la cui ratio è evidentemente quella di evitare che sia sottoposto a sanzione penale (o a sanzione penale più severa) un soggetto che alla luce della nuova normativa non sarebbe punibile. (Fattispecie in tema di piccolo imprenditore).


 


 


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