Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11663 - pubb. 24/11/2014

Sulla pignorabilità dell’attrezzatura da lavoro unica

Tribunale Trani, 05 Novembre 2014. Est. Francesca Pastore.


Strumenti da lavoro – Impignorabilità – Attrezzatura Lavorativa Unica – Sussiste



Nel caso di attrezzatura lavorativa unica si pone il problema di valutare come deve interpretarsi l'art. 515, co. 3, c.p.c. Due sono le opzioni, dibattute in dottrina (non constano precedenti giurisdizionali): o si pensa alla pignorabilità dell'unico bene per intero e si conclude per l'applicabilità del limite del quinto sul ricavato della vendita, restituendosi al debitore esecutato i quattro quinti; o si reputa che un'ipotesi siffatta faccia riespandere la categoria dell'impignorabilità assoluta (solo "allo stato", essendo sempre possibile che la situazione patrimoniale del debitore cambi nel tempo). Alla prima soluzione ostano due fondamentali rilievi: -pensare alla liquidazione dei beni con limitazione solo sul ricavato della vendita forzata è contro la stessa ratio della impignorabilità dei beni lavorativi (sia essa assoluta come relativa), cioè l'esigenza di conservare al debitore gli essenziali strumenti di lavoro al fine di consentire il suo sostentamento e quello della famiglia oltre alle future possibilità di pagare i suoi debiti; - del pari è contrario alla predetta ratio e anche al favor creditoris limitare la soddisfazione del creditore al quinto sul mero ricavato della vendita dei predetti beni strumentali poiché significherebbe la possibilità di lasciare parzialmente insoddisfatta la pretesa creditoria in un momento in cui i beni strumentali del debitore non ci sono più (per essere stati venduti). Va dunque preferita la seconda delle opzioni a fronte della specifica scelta del legislatore di aprire alla pignorabilità dei beni strumentali solo entro ristretti limiti e solo ove vi sia una pluralità di beni strumentali all’attività lavorativa, e ciò proprio sul presupposto che ove i beni lavorativi siano diversi, perderne una quota può non significare perdere ogni possibilità di lavorare e produrre reddito (sebbene ciò dipenda molto dalle caratteristiche dei beni stessi e dalla loro funzionalità). E d'altronde, è comune la riflessione che il riferimento al limite del quinto in questa norma, che appare mutuato dalla disciplina dei limiti alla pignorabilità dei redditi, in realtà tradisce un avvicinamento tra due situazioni ben diverse: un conto è la pignorabilità dei proventi del lavoro, cioè di valori in danaro, sempre possibile con un frazionamento e incidente solo sul ricavato del lavoro; altro conto è la pignorabilità degli strumenti lavorativi volti alla produzione del reddito, che non è evidentemente sempre possibile con il frazionamento e che incide fortemente sulla capacità di lavoro e non sui proventi dello stesso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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