Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10654 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Ancona, 20 Marzo 2014. .


Accordo di ristrutturazione dei debiti - Criterio di priorità tra il deposito dell’accordo in Tribunale e la pubblicazione nel Registro delle Imprese - Irrilevanza



In assenza di un’esatta indicazione normativa, deve ritenersi irrilevante la circostanza che l’accordo sia stato prima depositato in tribunale o pubblicato nel Registro delle imprese, posto che gli effetti dell’accordo - sia la protezione del patrimonio del debitore per il periodo di sessanta giorni decorrenti dal deposito del ricorso di sospensione relativo, sia il dies a quo per la proposizione delle opposizioni - si producono solo dalla pubblicazione nel registro delle imprese e risultando peraltro evidente che il debitore ha tutto l’interesse ad effettuare i due adempimenti o contestualmente o a breve distanza, avendo specifico interesse a che l’omologa dell’accordo intervenga prima che decada il termine di sospensione del divieto di proporre azioni esecutive sul proprio patrimonio da parte dei creditori rimasti estranei. (Elena Grigò e Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)


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