Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10159 - pubb. 12/03/2014

Il diritto del fallito di conservare il godimento dell'alloggio ex art. 47 L.F. non ha rilevanza esterna

Cassazione civile, sez. III, 15 Novembre 2013, n. 25763. Est. Carleo.


Fallimento - Alimenti - Non distraibilità dell'abitazione del fallito ex art. 47, secondo comma, legge fall. - Applicabilità in caso di precedente vendita dell'immobile - Esclusione - Fondamento.



L'articolo 47 L.F., prevedendo il diritto del fallito di conservare l'alloggio di sua proprietà destinato ad abitazione per sé e la sua famiglia fino al momento della vendita, non può essere invocato nell'ipotesi in cui il terzo pretenda il rilascio dell'immobile divenuto di sua proprietà, in quanto il diritto del fallito di conservare il godimento dell'alloggio non ha rilevanza esterna, ma vale soltanto nell'ambito del fallimento medesimo presupponendo che tale alloggio risulti ancora acquisito alla massa attiva. Nè rileva in senso contrario l'esistenza di altri beni invenduti in quanto, in difetto di ogni specifica previsione della legge in tal senso, la norma in esame non può essere letta come obbligo a vendere l'abitazione del fallito per ultima ma deve essere letta, in conformità al dato letterale, come impossibilità di distrarre il bene dall'uso abitativo del fallito; e ciò fino alla vendita occorrendo considerare da una parte l'interesse del fallito a conservare fin quando sia possibile la propria abitazione e dall'altro l'interesse dei creditori ad una più sollecita soddisfazione dei propri diritti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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