Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31067 - pubb. 18/04/2024

Anche nella LCA chi propone opposizione allo stato passivo può limitarsi ad indicare i documenti di cui intende avvalersi

Cassazione civile, sez. I, 19 Febbraio 2024, n. 4322. Pres. Ferro. Est. Amatore.


Opposizione allo stato passivo – Liquidazione coatta amministrativa – Oneri probatori e indicazione dei documenti



Con al decisione in rassega, la Corte di cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai sensi del combinato disposto degli artt. 99 e 209 l. fall., anche nella procedura di formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, nel susseguente giudizio di opposizione, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto menzionare nel ricorso avanti al giudice – ed in termini specifici - i documenti di cui intende avvalersi, quali già prodotti nel corso della verifica amministrativa dei crediti innanzi al commissario liquidatore, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale, in presenza di detto richiamo non generico, deve disporne l’acquisizione dalla documentazione già detenuta dal commissario liquidatore in relazione alla precedente fase di accertamento e al relativo procedimento.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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