Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30456 - pubb. 19/01/2024

Liquidazione del danno alla persona: le tabelle dei tribunali non costituiscono fatto notorio

Cassazione civile, sez. III, 11 Dicembre 2023, n. 34395. Pres. Travaglino. Est. Porreca.


RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - Tabelle di liquidazione del danno - Fatto notorio - Esclusione - Ricorso per cassazione - Principio di autosufficienza - Osservanza - Necessità - Omissione - Conseguenze - Successivo deposito ex art. 372 c.p.c. - Inidoneità



In tema di liquidazione del danno alla persona, le tabelle dei tribunali non costituiscono fatto notorio, sicché risulta aspecifico, per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., il ricorso per cassazione che si limiti ad affermare le somme risultanti dalla loro applicazione, omettendo di indicarle specificamente tra i documenti acquisiti ai sensi dell'art. 369, comma 2, c.p.c e di individuare l'atto con il quale siano state prodotte nel giudizio di merito, nonché il luogo del processo in cui risultino reperibili, non essendo ammissibile la loro successiva produzione ai sensi dell'art. 372, comma 2, c.p.c., in quanto documenti non correlati all'ammissibilità del ricorso. (massima ufficiale)