Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1825 - pubb. 25/09/2009

Opponibilità della sentenza tra creditore e condebitore in solido e rilevanza di condotte autonome

Cassazione Sez. Un. Civili, 15 Luglio 2009, n. 16503. Est. Finocchiaro.


Responsabilità civile – Attraversamento di minore sceso da scuolabus – Separate azioni di risarcimento nei confronti dell’investitore e del Ministero P.I. – Art. 1306, secondo comma, cod. civ..



In tema di responsabilità civile per investimento di minore che, sceso dallo scuolabus, attraversava da solo la strada, il giudicato formatosi in un primo giudizio, cui non ha partecipato il Ministero della Pubblica Istruzione, riguarda soltanto la misura del danno conseguente all’evento e il comportamento colposo del conducente dell’auto, ma non anche tutte le autonome e distinte condotte poste in essere da tutti coloro che, in tesi, possono ritenersi responsabili dell’evento, sicché, nel secondo giudizio, il detto Ministero può opporre, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., la sentenza pronunziata tra il creditore e il condebitore in solido solo nei limiti indicati, mentre non é precluso l’accertamento sulla rilevanza della diversa e autonoma condotta negligente della scuola e, quindi, del Ministero. (fonte CED – Corte di Cassazione)


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