Codice di Procedura Civile
LIBRO QUARTO
Dei procedimenti speciali
TITOLO V
Dello scioglimento di comunioni
Dei procedimenti speciali
TITOLO V
Dello scioglimento di comunioni
Art. 787
Vendita di mobili
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o il professionista delegato (1) procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessità della vendita.
II. Se sorge controversia, la vendita non può essere disposta se non con sentenza del collegio.
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(1) Le parole « il professionista delegato » sono state sostituite alle parole « il notaio delegato » in base alla l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1 marzo 2006.