Codice di Procedura Civile


LIBRO TERZO
Del processo di esecuzione
TITOLO VI
Della sospensione e dell'estinzione del processo
CAPO II
Dell'estinzione del processo

Art. 629
Rinuncia

I. Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

II. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

III. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.