Espropriazione esattoriale - Modifica all’articolo 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Impossibilità di proseguire l’azione esecutiva - Cancellazione della trascrizione del pignoramento per ordine del giudice dell’esecuzione o su iniziativa dell’agente della riscossione
Espropriazione esattoriale - Modifica all’articolo 76 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - Applicazione ai processi pendenti - Applicazione dei singoli atti compiuti successivamente all’entrata in vigore della modifica legislativa.
In tema di espropriazione immobiliare esattoriale, qualora sia stato eseguito il pignoramento immobiliare mediante la trascrizione e la notificazione dell'avviso di vendita ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 78 ed il processo sia ancora pendente alla data del 21 agosto 2013 (di entrata in vigore del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ai sensi del D.L. n. 69 del 2013, art. 86 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 Suppl. Ord. del 20 agosto 2013), l'azione esecutiva non può più proseguire e la trascrizione del pignoramento va cancellata, su ordine del giudice dell'esecuzione o per iniziativa dell'agente della riscossione, quando l'espropriazione ha ad oggetto l'unico immobile di proprietà del debitore, che non sia bene di lusso e sia destinato ad abitazione del debitore, il quale ivi abbia la propria residenza anagrafica. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'art. 76 (1) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, così come sostituito dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, si applica non solo ai processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, ma anche ai singoli atti, ad essa successivamente compiuti, di processi iniziati prima della sua entrata in vigore, quand’anche la nuova norma sia più rigorosa per le parti rispetto a quella vigente all’epoca di introduzione del giudizio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata) Cassazione civile, 12 Settembre 2014, n. 19270. Segue...