TITOLO III
Del processo di cognizione
CAPO II
Del procedimento davanti al tribunale
SEZIONE III
Della decisione della causa

Art. 113
Determinazione dei giorni delle camere di consiglio e composizione dei collegi

I. Al principio di ogni trimestre il presidente del tribunale o della sezione determina con decreto i giorni in cui si tengono le camere di consiglio e la composizione dei relativi collegi giudicanti.

II. Se alla camera di consiglio sono chiamati giudici in numero superiore a quello stabilito, il collegio, per ciascuna causa, è formato dal presidente, dal relatore e dal giudice più anziano.