Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo X - Del fallimento delle società

Art. 152
Proposta di concordato

I. La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

II. La proposta e le condizioni del concordato nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice devono essere approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale, e nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative devono essere approvate dall'assemblea straordinaria, salvo che tali poter siano stati delegati agli amministratori.

TITOLO II - Del fallimento
Capo X - Del fallimento delle società

Art. 152
Proposta di concordato

I. La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale. (CCII)

II. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto: (CCII)

a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; (CCII)

b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori. (1) (CCII)

III. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile. (2) (CCII)

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(1) Comma sostituito dall’art. 135 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.

(2) Comma introdotto dall’art. 135 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.