Codice Civile


LIBRO TERZO
Della proprietà
TITOLO I
Dei beni
CAPO II
Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici

Art. 823
Condizione giuridica del demanio pubblico

I. I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.

II. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.