Codice Civile


LIBRO SESTO
Della tutela dei diritti
TITOLO I
Della trascrizione
CAPO II
Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori

Art. 2677
Orario per le domande di trascrizione e iscrizione

I. Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico.